Art. 8 Consenso informato, informativa e consenso al trattamento dei dati personali per la donazione di sangue e di emocomponenti 1. Il donatore, prima di fornire i propri dati personali, sottoscrive il consenso al trattamento dei dati, previa informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196 del 2003, come previsto all'Allegato II, parte B. 2. Espletate le procedure finalizzate alla definizione del giudizio di idoneita', il medico responsabile della selezione richiede al donatore, preventivamente e debitamente informato, di esprimere il proprio consenso alla donazione, all'esecuzione sul proprio campione di sangue dei test prescritti dalla legge, inclusi i test per HIV, o altri test per la sicurezza della donazione di sangue, all'eventuale utilizzo di emocomponenti donati per studi e ricerche finalizzate alla tutela della salute del donatore, di terzi o della collettivita' in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche in relazione all'eventuale trasferimento del materiale donato e dei relativi dati, in forma codificata e protetta, ad altre strutture sanitarie, enti o istituzioni di ricerca. In tali casi i servizi trasfusionali e le unita' di raccolta prevedono la raccolta di un autonomo e specifico consenso del donatore e, a tal fine, predispongono una informativa circostanziata che illustri gli elementi caratterizzanti i trattamenti di dati personali, i soggetti destinatari del trasferimento del materiale donato e l'ambito di comunicazione dei dati. Ove gli studi e le ricerche comportino il trattamento di dati genetici l'informativa deve essere conforme ai Provvedimenti del Garante relativi alla autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici. 3. Il donatore esprime il proprio consenso informato alla donazione, sottoscrivendo il modulo di cui all'Allegato II, parte C.