Art. 8 Sospensione e cancellazione dal registro 1. Se, dopo l'iscrizione, l'organismo perde i requisiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, il responsabile provvede a sospendere l'organismo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza dei requisiti, provvede alla cancellazione. 2. Quando risulta che i requisiti di cui al comma 1 non sussistevano al momento dell'iscrizione il responsabile provvede a norma del comma 1 ovvero, nei casi piu' gravi, alla cancellazione dell'organismo dal registro. 3. E' disposta la cancellazione degli organismi che non abbiano svolto almeno tre procedimenti di gestione della crisi nel corso di un biennio. 4. L'organismo cancellato dal registro non puo' essere nuovamente iscritto prima che sia decorso un biennio dalla cancellazione. 5. Ai fini del presente articolo, il responsabile puo' acquisire informazioni dagli organismi, anche nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti.