Art. 8 
 
 
              Sospensione e cancellazione dal registro 
 
  1. Se, dopo l'iscrizione, l'organismo  perde  i  requisiti  di  cui
all'articolo 4, commi 3 e 4, il responsabile  provvede  a  sospendere
l'organismo dal registro per  un  periodo  non  superiore  a  novanta
giorni, decorso il quale,  persistendo  la  mancanza  dei  requisiti,
provvede alla cancellazione. 
  2.  Quando  risulta  che  i  requisiti  di  cui  al  comma  1   non
sussistevano al momento dell'iscrizione il  responsabile  provvede  a
norma del comma 1 ovvero, nei casi  piu'  gravi,  alla  cancellazione
dell'organismo dal registro. 
  3. E' disposta la cancellazione degli  organismi  che  non  abbiano
svolto almeno tre procedimenti di gestione della crisi nel  corso  di
un biennio. 
  4. L'organismo cancellato dal registro non puo'  essere  nuovamente
iscritto prima che sia decorso un biennio dalla cancellazione. 
  5. Ai fini del presente articolo, il  responsabile  puo'  acquisire
informazioni dagli organismi, anche nei modi e nei tempi stabiliti da
circolari o atti amministrativi equipollenti.