Art. 8
Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di prolungamento del congedo parentale
1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, le parole: «entro il compimento dell'ottavo anno di vita del
bambino» sono sostituite dalle seguenti: «entro il compimento del
dodicesimo anno di vita del bambino».
Note all'art. 8:
- Si riporta l'art. 33 del citato decreto legislativo
n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto:
«Art. 33 (Prolungamento del congedo). - 1. Per ogni
minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai
sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo
anno di vita del bambino; al prolungamento del congedo
parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata,
per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui
all'art. 32, non superiore a tre anni, a condizione che il
bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai
sanitari la presenza del genitore.».