Art. 8 
 
Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
       151, in materia di prolungamento del congedo parentale 
 
  1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, le parole: «entro il compimento dell'ottavo anno di vita  del
bambino» sono sostituite dalle seguenti:  «entro  il  compimento  del
dodicesimo anno di vita del bambino». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta l'art. 33 del citato  decreto  legislativo
          n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 33 (Prolungamento del congedo).  -  1.  Per  ogni
          minore con handicap in situazione di gravita' accertata  ai
          sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
          104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il  lavoratore
          padre, hanno diritto, entro il  compimento  del  dodicesimo
          anno di vita del  bambino;  al  prolungamento  del  congedo
          parentale, fruibile in misura  continuativa  o  frazionata,
          per un periodo massimo,  comprensivo  dei  periodi  di  cui
          all'art. 32, non superiore a tre anni, a condizione che  il
          bambino non sia ricoverato a tempo  pieno  presso  istituti
          specializzati, salvo che, in tal caso,  sia  richiesta  dai
          sanitari la presenza del genitore.».