Art. 8 
 
                     Trasformazione del rapporto 
 
  1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto  di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o  viceversa,  non
costituisce giustificato motivo di licenziamento. 
  2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto e' ammessa  la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo  pieno  in  rapporto  a
tempo parziale. 
  3. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato  affetti
da    patologie    oncologiche    nonche'    da    gravi    patologie
cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui  una  ridotta
capacita' lavorativa,  eventualmente  anche  a  causa  degli  effetti
invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica
istituita presso l'azienda unita' sanitaria  locale  territorialmente
competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di  lavoro
a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del  lavoratore
il rapporto di lavoro a tempo parziale e' trasformato  nuovamente  in
rapporto di lavoro a tempo pieno. 
  4.  In  caso   di   patologie   oncologiche   o   gravi   patologie
cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli  o
i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonche'  nel  caso  in
cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con
totale  e  permanente  inabilita'  lavorativa  con  connotazione   di
gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, che abbia necessita' di assistenza continua  in  quanto
non  in  grado  di  compiere  gli  atti  quotidiani  della  vita,  e'
riconosciuta la  priorita'  nella  trasformazione  del  contratto  di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 
  5. In caso di richiesta del lavoratore  o  della  lavoratrice,  con
figlio convivente di eta' non superiore a tredici anni o  con  figlio
convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge
n. 104 del 1992, e' riconosciuta la  priorita'  nella  trasformazione
del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 
  6. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno  in
tempo  parziale  ha  diritto  di  precedenza  nelle  assunzioni   con
contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di
mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto
del rapporto di lavoro a tempo parziale. 
  7. Il lavoratore puo' chiedere, per una sola volta,  in  luogo  del
congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora  spettante  ai
sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo  pieno  in  rapporto  a
tempo parziale, purche' con una riduzione d'orario non  superiore  al
50 per cento. Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  dar  corso  alla
trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. 
  8. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di
lavoro e' tenuto a darne tempestiva informazione  al  personale  gia'
dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in  unita'  produttive
site nello  stesso  ambito  comunale,  anche  mediante  comunicazione
scritta in luogo accessibile a tutti nei locali  dell'impresa,  ed  a
prendere in considerazione  le  domande  di  trasformazione  a  tempo
parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta l'articolo  3,  comma  3,  della  legge  5
          febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate): 
              «Art. 3. (Soggetti aventi  diritto)  -  3.  Qualora  la
          minorazione, singola o plurima, abbia  ridotto  l'autonomia
          personale,  correlata  all'eta',   in   modo   da   rendere
          necessario   un   intervento   assistenziale    permanente,
          continuativo e globale nella sfera individuale o in  quella
          di  relazione,  la  situazione   assume   connotazione   di
          gravita'.   Le   situazioni   riconosciute   di    gravita'
          determinano priorita' nei programmi e negli interventi  dei
          servizi pubblici.».