Art. 8 
 
                         Contratti pendenti 
 
  1. All'articolo 169-bis del regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  alla  rubrica,  le  parole  "in  corso  di  esecuzione"  sono
sostituite dalla seguente: "pendenti"; 
    b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il debitore con il
ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente puo'  chiedere  che
il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione,  il  giudice  delegato
con  decreto  motivato  sentito  l'altro  contraente,  assunte,   ove
occorra,  sommarie  informazioni,  lo  autorizzi  a  sciogliersi  dai
contratti in corso di esecuzione alla data  della  presentazione  del
ricorso.  Su  richiesta  del  debitore  puo'  essere  autorizzata  la
sospensione  del  contratto  per  non  piu'   di   sessanta   giorni,
prorogabili una sola volta. Lo  scioglimento  o  la  sospensione  del
contratto  hanno  effetto  dalla  comunicazione   del   provvedimento
autorizzativo all'altro contraente."; 
    c) al secondo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole:  ",
ferma restando la prededuzione del credito conseguente  ad  eventuali
prestazioni eseguite legalmente e in conformita' agli accordi o  agli
usi  negoziali,  dopo  la  pubblicazione  della  domanda   ai   sensi
dell'articolo 161,"; 
    d)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:  "In  caso  di
scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha
diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare al debitore
l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o
da altra collocazione del bene stesso avvenute a  valori  di  mercato
rispetto al credito residuo in linea capitale. La  somma  versata  al
debitore a norma del periodo precedente e' acquisita alla  procedura.
Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore  un  credito
determinato nella differenza tra il credito  vantato  alla  data  del
deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione  del
bene.  Tale  credito  e'  soddisfatto  come  credito   anteriore   al
concordato.".