Art. 8 Obblighi di comunicazione tra istituzioni finanziarie per l'applicazione del prelievo alla fonte 1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, diverse da quelle di cui all'articolo 7, che corrispondono pagamenti di fonte statunitense di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera ii), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo, comunicano all'istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione di tali pagamenti i dati necessari ad applicare il prelievo alla fonte di cui all'articolo 7 della presente legge. 2. Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono previste dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.