Art. 8. Consultazioni ed emendamenti 1. Qualora sorgano difficolta' nell'applicazione del presente Accordo, ciascuna Parte puo' chiedere di avviare consultazioni al fine di elaborare misure adeguate a garantire l'esecuzione del presente Accordo. 2. Il presente Accordo puo' essere modificato con il consenso scritto tra le Parti. Ogni emendamento entrera' in vigore con le stesse procedure di cui al paragrafo 1 dell'articolo 10.