Art. 8 
 
               Requisiti per il rilascio della licenza 
 
  1. Le imprese richiedenti devono essere in possesso di requisiti di
onorabilita',  capacita'  finanziaria  e  competenza   professionale,
nonche' di adeguata copertura della propria  responsabilita'  civile,
per ottenere il rilascio della licenza. 
  2. Costituiscono requisiti di onorabilita': 
  a) non essere stati dichiarati falliti o sottoposti a  liquidazione
coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria,  salvo  che
sia intervenuta sentenza di riabilitazione civile, ne'  essere  stati
ammessi, nei cinque anni antecedenti la richiesta della licenza, alle
procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata; 
  b)  non  aver  riportato  sentenza  definitiva  di  condanna  o  di
applicazione della pena ai sensi  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale per delitti contro il  patrimonio,  contro  la  fede
pubblica, contro l'economia pubblica,  l'industria  e  il  commercio,
contro la pubblica incolumita', contro la  pubblica  amministrazione,
per i delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile  e
dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  ovvero  per
delitti non colposi per i  quali  la  legge  prevede  la  pena  della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni,  salvo  che  sia
intervenuta sentenza di riabilitazione; 
  c) non aver riportato sentenze di condanna per violazioni  gravi  o
ripetute degli obblighi derivanti dal  diritto  previdenziale  o  dal
diritto del lavoro, tra cui gli obblighi derivanti dalla legislazione
in materia di salute e  di  sicurezza  sul  luogo  di  lavoro  e  gli
obblighi in materia di legislazione  doganale  per  le  societa'  che
intendessero effettuare trasporti transfrontalieri di merci  soggetti
a procedure doganali; 
  d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali  o
patrimoniali; 
  e) non sussista alcuno dei divieti previsti  dall'articolo  67  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
  f)  non  essere  stati  condannati  in  via  definitiva  per  gravi
violazioni di leggi specifiche relative ai trasporti. 
  3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti: 
  a) dai titolari delle imprese individuali; 
  b) da tutti i soci delle societa' di persone; 
  c)  dai  soci  accomandatari,  quando  trattasi  di   societa'   in
accomandita semplice o in accomandita per azioni; 
  d) dagli amministratori delegati e dai  legali  rappresentanti  per
ogni altro tipo di societa'. 
  4. Se non si tratta di imprese individuali, il requisito di cui  al
comma 2, lettera a), deve essere, altresi', posseduto  dalla  persona
giuridica che esercita l'attivita' d'impresa. 
  5. Costituisce requisito  di  capacita'  finanziaria  la  capacita'
dell'impresa di far  fronte  agli  impegni  effettivi  e  potenziali,
stabiliti in base  a  presupposti  realistici,  per  un  periodo  non
inferiore  a  dodici  mesi,  sulla  base   delle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015,  di  cui  all'articolo
17, paragrafo 5 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio. 
  6. Per l'effettuazione  dell'esame  di  capacita'  finanziaria,  la
richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni
riguardanti i seguenti elementi,  come  riportato  nell'allegato  III
della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio: 
  a) risorse  finanziarie  disponibili,  compresi  depositi  bancari,
anticipi concessi in conto corrente, prestiti; 
  b) fondi ed elementi di attivo realizzabile a titolo di garanzia; 
  c) capitale di esercizio; 
  d) costi di esercizio, compresi costi di  acquisto  e  acconti  per
veicoli, terreni, edifici, attrezzature e materiale rotabile; 
  e) oneri gravanti sul patrimonio dell'impresa ferroviaria; 
  f) imposte e contributi sociali. 
  7. Per la dimostrazione del possesso del requisito della  capacita'
finanziaria di cui al comma  5,  l'impresa  presenta  una  relazione,
prodotta da un revisore  dei  conti  o  da  altro  esperto  contabile
giurato, valutativa delle informazioni  richieste  sulla  base  degli
elementi indicati al comma 6, nonche' idonea documentazione da  parte
di una banca o una  cassa  di  risparmio.  Il  revisore  deve  essere
soggetto terzo,  autonomo  ed  indipendente  rispetto  all'impresa  o
appartenere ad una amministrazione pubblica competente per materia. 
  8. Le imprese richiedenti il rilascio di una licenza non possiedono
la capacita' finanziaria richiesta  qualora  siano  dovuti  arretrati
ingenti o ricorrenti di imposte o  contributi  sociali  in  relazione
alle attivita' svolte dalle imprese stesse. 
  9. In materia di competenza professionale,  l'impresa  dimostra  di
disporre o di  essere  in  grado  di  disporre  di  un'organizzazione
gestionale efficiente e di possedere  le  conoscenze  e  l'esperienza
necessaria per esercitare un controllo operativo ed una  supervisione
sicuri  ed  efficaci  relativamente  ai  servizi   ferroviari   della
tipologia specificata nella licenza. 
  10. Per l'effettuazione dell'esame della  competenza  professionale
la  richiesta  di  licenza  deve  essere  corredata   da   specifiche
informazioni relativamente: 
  a) alla natura e allo stato di manutenzione del materiale  rotabile
con particolare riguardo alle norme di sicurezza; 
  b) alle qualifiche  del  personale  responsabile  della  sicurezza,
nonche' alle modalita' di formazione del  personale,  fermo  restando
che il rispetto dei requisiti in materia di  qualifiche  deve  essere
provato  mediante  la  presentazione  dei  corrispondenti   documenti
giustificativi. 
  11. Le informazioni di cui alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  10
possono essere sostituite  da  un  piano  organico  che  specifica  i
programmi  di  acquisizione  e  gestione  delle   risorse   umane   e
strumentali, inclusa la  manutenzione  del  materiale  rotabile,  con
particolare riferimento alle norme di sicurezza. 
  12. Se un'impresa detiene gia' il certificato di sicurezza  di  cui
all'articolo 10, il requisito di competenza professionale di  cui  al
comma 9, si intende gia' soddisfatto. 
  13.  Ogni  impresa  ferroviaria  deve  essere  coperta  da   idonea
assicurazione o assumere adeguate garanzie a condizioni di mercato, a
norma delle legislazioni  nazionali  e  internazionali,  a  copertura
della responsabilita' civile in caso di incidenti, in particolare per
quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci  trasportate,  la
posta e i terzi. 
  14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita una
motivata relazione da parte dei gestori  dell'infrastruttura,  previo
parere dell'organismo di regolazione, con proprio decreto approva  il
livello minimo di  copertura  assicurativa  richiesto,  tenuto  conto
delle specificita' e del profilo  di  rischio  dei  diversi  tipi  di
servizio. Nel prospetto informativo  della  rete  e'  riportato  tale
ammontare ed i suoi successivi  aggiornamenti  secondo  le  modalita'
previste nel decreto ministeriale. 
  15. Ai fini dell'attestazione  di  quanto  previsto  al  comma  13,
l'impresa richiedente allega all'istanza la dichiarazione di  impegno
a disporre, al  momento  dell'inizio  dell'attivita',  della  polizza
assicurativa o della garanzia congruente  con  quanto  stabilito  nel
decreto di cui al comma 14. 
 
          Note all'art. 8: 
              Si riporta l'art. 444 del codice di procedura penale: 
              "Art. 444. Applicazione della pena su richiesta. 
              1. L'imputato e il pubblico ministero possono  chiedere
          al giudice l'applicazione,  nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi  3-bis
          e 3-quater, i  procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli
          articoli  600-bis,  600-quater,  primo,  secondo,  terzo  e
          quinto  comma,  600-quater,  secondo  comma,  600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'art. 99, quarto comma, del codice penale,  qualora  la
          pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
              1-ter. Nei procedimenti per i  delitti  previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e  322-bis
          del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di  cui
          al comma 1 e' subordinata alla restituzione  integrale  del
          prezzo o del profitto del reato. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della  pena.  In  questo  caso  il
          giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta.". 
              L' art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
          159  (Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13  agosto  2010,  n.  136),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              "Art. 67. (Effetti delle misure di prevenzione) 
              1. Le  persone  alle  quali  sia  stata  applicata  con
          provvedimento definitivo una delle  misure  di  prevenzione
          previste dal  libro  I,  titolo  I,  capo  II  non  possono
          ottenere: 
              a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; 
              b) concessioni di acque pubbliche  e  diritti  ad  esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
              c) concessioni  di  costruzione  e  gestione  di  opere
          riguardanti la pubblica amministrazione  e  concessioni  di
          servizi pubblici; 
              d)  iscrizioni  negli  elenchi  di  appaltatori  o   di
          fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la  pubblica
          amministrazione, nei registri della camera di commercio per
          l'esercizio del commercio all'ingrosso e  nei  registri  di
          commissionari   astatori   presso   i   mercati    annonari
          all'ingrosso; 
              e) attestazioni di qualificazione per  eseguire  lavori
          pubblici; 
              f)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti   a   contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
              g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
          erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
          o erogati da parte dello Stato, di altri  enti  pubblici  o
          delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di  attivita'
          imprenditoriali; 
              h)   licenze   per   detenzione   e    porto    d'armi,
          fabbricazione, deposito, vendita  e  trasporto  di  materie
          esplodenti. 
              2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
          nonche' il divieto  di  concludere  contratti  pubblici  di
          lavori,  servizi  e  forniture,  di  cottimo  fiduciario  e
          relativi subappalti e subcontratti, compresi i  cottimi  di
          qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con  posa  in
          opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni  sono
          ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta  la
          decadenza  delle   attestazioni   a   cura   degli   organi
          competenti. 
              3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione. 
              4. Il tribunale, salvo  quanto  previsto  all'art.  68,
          dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
          2 operino anche nei confronti di chiunque  conviva  con  la
          persona sottoposta alla misura di prevenzione  nonche'  nei
          confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi  di
          cui la persona  sottoposta  a  misura  di  prevenzione  sia
          amministratore o  determini  in  qualsiasi  modo  scelte  e
          indirizzi. In tal caso  i  divieti  sono  efficaci  per  un
          periodo di cinque anni. 
              5. Per le licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
              6. Salvo che si tratti  di  provvedimenti  di  rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 
              7. Dal termine stabilito  per  la  presentazione  delle
          liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
          di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
          definitivi, alla  misura  della  sorveglianza  speciale  di
          pubblica  sicurezza  e'  fatto  divieto  di   svolgere   le
          attivita' di propaganda elettorale previste dalla  legge  4
          aprile  1956,  n.  212,  in  favore  o  in  pregiudizio  di
          candidati partecipanti a  qualsiasi  tipo  di  competizione
          elettorale. 
              8. Le disposizioni dei commi 1,  2  e  4  si  applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti di cui all'art.  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale.". 
              Per la direttiva 2012/34/UE, si veda  nelle  note  alle
          premesse.