Art. 8 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis e assumono la forma di un finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al settantacinque per cento della spesa ammissibile. 2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 e' restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso. 3. Il finanziamento agevolato e' assistito dalle garanzie previste dal codice civile acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare per un valore non superiore all'importo del finanziamento concesso, nonche' da privilegio speciale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000. 4. L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al venticinque per cento delle spese ammissibili complessive. 5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, lettera g), del presente regolamento, nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessita' di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali.
Note all'art. 8: - Per il il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, si veda nelle note alle premesse.