Art. 8 
 
 
            Condizionalita' e politiche attive del lavoro 
 
  1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per  i  quali
e' programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per  cento
dell'orario di lavoro, calcolato in  un  periodo  di  12  mesi,  sono
soggetti  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  22  del  decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1,  comma  3,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183. 
  2.  Il  lavoratore  che  svolga  attivita'  di  lavoro  autonomo  o
subordinato durante il  periodo  di  integrazione  salariale  non  ha
diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. 
  3. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di  integrazione
salariale nel caso in cui non  abbia  provveduto  a  dare  preventiva
comunicazione alla  sede  territoriale  dell'INPS  dello  svolgimento
dell'attivita' di cui al comma  2.  Le  comunicazioni  a  carico  dei
datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo,  di
cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo  21  aprile  2000,  n.
181,  sono  valide  al  fine  dell'assolvimento  degli  obblighi   di
comunicazione di cui al presente comma. 
 
          Note all'art. 8: 
              Si riporta l'art.  4-bis  del  decreto  legislativo  21
          aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare  l'incontro
          fra domanda ed offerta di lavoro, in  attuazione  dell'art.
          45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144): 
              "Art. 4-bis.  Modalita'  di  assunzione  e  adempimenti
          successivi. 
              1. I datori di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici
          economici, procedono  all'assunzione  diretta  di  tutti  i
          lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto  di  lavoro,
          salvo   l'obbligo   di   assunzione    mediante    concorso
          eventualmente previsto dagli statuti  degli  enti  pubblici
          economici. Restano ferme le disposizioni speciali  previste
          per l'assunzione di lavoratori non  comunitari  di  cui  al
          decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  ,  quelle
          previste  per  l'assunzione  di  lavoratori   italiani   da
          impiegare o trasferire all'estero di cui  al  decreto-legge
          31 luglio 1987, n. 317  ,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  3  ottobre  1987,  n.  398  ,  nonche'  quelle
          previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. 
              2. All'atto dell'instaurazione del rapporto di  lavoro,
          prima dell'inizio della attivita' di lavoro,  i  datori  di
          lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori  una
          copia della comunicazione di instaurazione del rapporto  di
          lavoro di cui all' art. 9- bis, comma 2, del  decreto-legge
          1° ottobre 1996, n.  510,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  28  novembre  1996,  n.  608  ,  e  successive
          modificazioni,  adempiendo   in   tal   modo   anche   alla
          comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997,
          n. 152. L'obbligo si intende assolto nel  caso  in  cui  il
          datore di lavoro consegni al lavoratore, prima  dell'inizio
          della attivita' lavorativa, copia del contratto individuale
          di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste
          dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.  Il  datore
          di  lavoro   pubblico   puo'   assolvere   all'obbligo   di
          informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio  1997,
          n. 152, con la consegna al lavoratore, entro  il  ventesimo
          giorno del mese successivo alla data di  assunzione,  della
          copia della comunicazione di instaurazione del rapporto  di
          lavoro ovvero con la consegna  della  copia  del  contratto
          individuale di lavoro. Tale obbligo  non  sussiste  per  il
          personale di cui all' art. 3  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. 
              3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e  2,  le
          Regioni possono prevedere che una  quota  delle  assunzioni
          effettuate dai  datori  di  lavoro  privati  e  dagli  enti
          pubblici economici sia riservata a particolari categorie di
          lavoratori a rischio di esclusione sociale. 
              4. Le imprese  fornitrici  di  lavoro  temporaneo  sono
          tenute  a  comunicare,  entro  il  giorno  venti  del  mese
          successivo alla data di assunzione, al servizio  competente
          nel  cui  ambito  territoriale  e'  ubicata  la  loro  sede
          operativa, l'assunzione, la proroga  e  la  cessazione  dei
          lavoratori  temporanei   assunti   nel   corso   del   mese
          precedente. 
              5. I datori di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici
          economici, per quanto di competenza, sono tenuti, anche  in
          caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di  altra
          esperienza professionale a rapporto di lavoro  subordinato,
          a comunicare, entro cinque giorni, al  servizio  competente
          nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro le
          seguenti variazioni del rapporto di lavoro: 
              a) proroga del termine inizialmente fissato; 
              b)  trasformazione  da  tempo   determinato   a   tempo
          indeterminato; 
              c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; 
              d)  trasformazione  da  contratto  di  apprendistato  a
          contratto a tempo indeterminato; 
              e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a
          contratto a tempo indeterminato; 
              e-bis) trasferimento del lavoratore; 
              e-ter) distacco del lavoratore; 
              e-quater) modifica della ragione sociale del datore  di
          lavoro; 
              e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa. 
              6.  Le   comunicazioni   di   assunzione,   cessazione,
          trasformazione e proroga dei rapporti di  lavoro  autonomo,
          subordinato, associato, dei tirocini e di altre  esperienze
          professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al
          Servizio competente nel cui ambito territoriale e'  ubicata
          la sede di lavoro, con i moduli di cui  al  comma  7,  sono
          valide  ai  fini  dell'assolvimento   degli   obblighi   di
          comunicazione nei confronti  delle  direzioni  regionali  e
          provinciali  del  lavoro,  dell'Istituto  nazionale   della
          previdenza    sociale,    dell'Istituto    nazionale    per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre
          forme previdenziali sostitutive o  esclusive,  nonche'  nei
          confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
          e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie. 
              6- bis. All'art. 7, comma 1, del testo unico di cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le  parole:  «o
          lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze» sono
          soppresse. 
              6-  ter.  Per  le  comunicazioni  di  cui  al  presente
          articolo, i datori di  lavoro  pubblici  e  privati  devono
          avvalersi dei  servizi  informatici  resi  disponibili  dai
          servizi competenti presso i quali e'  ubicata  la  sede  di
          lavoro. Il decreto di cui al comma 7  disciplina  anche  le
          modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto  dal
          presente comma. 
              7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e  l'omogeneita'
          del  sistema  informativo   lavoro,   i   moduli   per   le
          comunicazioni obbligatorie dei datori  di  lavoro  e  delle
          imprese  fornitrici  di  lavoro  temporaneo,   nonche'   le
          modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di  cui  al
          comma 6 da parte dei servizi competenti sono  definiti  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di  concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e   le
          tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata. 
              8. I datori di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici
          economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4
          e 5 del presente articolo e di cui al comma 2  dell'art.  9
          -bis  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,   n.   510   ,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996, n. 608 , e del comma 1 dell'art. 21  della  legge  29
          aprile 1949, n. 264, per il tramite  dei  soggetti  di  cui
          all' art. 1 della legge 11 gennaio 1979,  n.  12,  e  degli
          altri soggetti abilitati dalle  vigenti  disposizioni  alla
          gestione ed alla amministrazione del  personale  dipendente
          del settore agricolo, ovvero delle  associazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  alle  quali  essi   aderiscono   o
          conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti
          pubblici economici, con  riferimento  all'assolvimento  dei
          predetti obblighi, possono avvalersi della facolta' di  cui
          all' art. 5, primo comma, della legge 11 gennaio  1979,  n.
          12,  anche  nei  confronti  delle   medesime   associazioni
          sindacali che provvedono  alla  tenuta  dei  documenti  con
          personale in possesso dei requisiti di  cui  all'  art.  1,
          primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.".