Art. 8 
 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. I decreti di cui all'articolo 5, comma 1, individuano le risorse
strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente,  ivi
comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale  in
forza all'Ispettorato, gia' assegnate al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e da trasferire all'Ispettorato, che subentra nella
titolarita' dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Sono in
ogni caso trasferite all'Ispettorato le  risorse  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS  e  dell'INAIL  destinate
alle dotazioni strumentali di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' le
risorse di cui all'articolo 14, comma 1 lettera  d)  numero  2),  del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le quali sono utilizzate  per  il
finanziamento delle misure, gia' previste dallo stesso decreto legge,
per   l'incentivazione   del    personale    ispettivo    di    ruolo
dell'Ispettorato. Sono altresi' trasferite all'Ispettorato le risorse
del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dell'INPS  e
dell'INAIL finalizzate alla formazione  del  personale  ispettivo  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera d). 
  2. La dislocazione sul territorio dell'Ispettorato tiene conto  del
piano di razionalizzazione di cui all'articolo 2,  comma  222-quater,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il cui termine di predisposizione e' differito  di
sei mesi. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
in applicazione del presente decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 8: 
              Si riporta l'articolo 14, comma 1, lettera  d),  numero
          2) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145  (Interventi
          urgenti di avvio del piano "Destinazione  Italia",  per  il
          contenimento  delle  tariffe  elettriche  e  del  gas,  per
          l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
          delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
          pubbliche ed  EXPO  2015)  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9: 
              "Art. 14. Misure per il contrasto del lavoro sommerso e
          irregolare 
              1. Al fine di rafforzare l'attivita' di  contrasto  del
          fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della
          salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro   sono
          introdotte le seguenti disposizioni: 
              (Omissis). 
              d) i maggiori introiti derivanti dall'incremento  delle
          sanzioni di cui alle  lettere  b)  e  c)  sono  versati  ad
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
          essere riassegnati: 
              (Omissis). 
              2) ad apposito capitolo dello stato di  previsione  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel  limite
          massimo di 10 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
          2014, destinato a  misure,  da  definire  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  finalizzate
          ad  una  piu'  efficiente   utilizzazione   del   personale
          ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore
          efficacia,  anche  attraverso   interventi   di   carattere
          organizzativo, della  vigilanza  in  materia  di  lavoro  e
          legislazione  sociale,  nonche'   alla   realizzazione   di
          iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.". 
              Si riporta l'articolo 2, comma 222-quater, della  legge
          23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria 2010): 
              "Art. 2. Disposizioni diverse 
              (Omissis). 
              222-quater. Le amministrazioni di cui al primo  periodo
          del comma 222-bis, entro il 30 giugno  2015,  predispongono
          un  nuovo  piano   di   razionalizzazione   nazionale   per
          assicurare, oltre al rispetto del parametro metri  quadrati
          per  addetto  di  cui  al  comma  222-bis,  un  complessivo
          efficientamento  della  presenza  territoriale,  attraverso
          l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o  di  parte
          di essi, anche in condivisione  con  altre  amministrazioni
          pubbliche,  compresi  quelli  di  proprieta'   degli   enti
          pubblici, e il rilascio di immobili condotti  in  locazione
          passiva in modo da garantire per ciascuna  amministrazione,
          dal  2016,  una  riduzione,  con  riferimento   ai   valori
          registrati nel 2014, non  inferiore  al  50  per  cento  in
          termini di spesa per locazioni passive e non  inferiore  al
          30 per cento in termini di spazi utilizzati negli  immobili
          dello   Stato.   Sono   esclusi   dall'applicazione   della
          disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali
          di  pubblica  sicurezza  e  quelli  destinati  al  soccorso
          pubblico  e  gli   edifici   penitenziari.   I   piani   di
          razionalizzazione nazionali, comprensivi  della  stima  dei
          costi per  la  loro  concreta  attuazione,  sono  trasmessi
          all'Agenzia   del   demanio   per   la    verifica    della
          compatibilita' degli stessi con gli obiettivi  fissati  dal
          presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
          finanziarie stanziate  negli  appositi  capitoli  di  spesa
          riguardanti la razionalizzazione  degli  spazi  ad  uso  di
          ufficio. All'Agenzia del demanio sono  attribuite  funzioni
          di   indirizzo   e    di    impulso    dell'attivita'    di
          razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
          anche  mediante  la  diretta  elaborazione  di   piani   di
          razionalizzazione secondo quanto previsto  dal  comma  222.
          All'attuazione delle disposizioni  del  quarto  periodo  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro
          e non  oltre  60  giorni  dalla  presentazione  del  piano,
          l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e
          delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati
          della verifica, nonche' la disponibilita' delle  specifiche
          risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste  ultime,
          l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
          alla  disponibilita'  di  nuove  risorse.   Nel   caso   di
          disponibilita'  di  risorse  finanziarie  e   di   verifica
          positiva    della    compatibilita'    dei     piani     di
          razionalizzazione con gli obiettivi  fissati  dal  presente
          comma, l'Agenzia  comunica  gli  stanziamenti  di  bilancio
          delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive,  da
          ridurre per effetto dei risparmi individuati nel  piano,  a
          decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
          caso  in  cui,  invece,  il  piano   di   razionalizzazione
          nazionale non venga presentato, ovvero sia  presentato,  ma
          non sia in linea con gli  obiettivi  fissati  dal  presente
          comma, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
          una corrispondente riduzione  sui  capitoli  relativi  alle
          spese  correnti  per   l'acquisto   di   beni   e   servizi
          dell'amministrazione inadempiente, al fine di  garantire  i
          risparmi attesi dall'applicazione del presente  comma.  Con
          decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  nel
          limite massimo del 50 per cento  dei  complessivi  risparmi
          individuati nei piani di razionalizzazione, sono  apportate
          le occorrenti variazioni  di  bilancio  necessarie  per  il
          finanziamento delle spese connesse alla  realizzazione  dei
          predetti  piani,   da   parte   delle   amministrazioni   e
          dell'Agenzia del demanio.".