Art. 8 
 
 
        Disciplina delle controllate e delle collegate estere 
 
  1. All'articolo 167 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  Se  un  soggetto
residente in Italia detiene,  direttamente  o  indirettamente,  anche
tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, il controllo di
un'impresa, di una societa' o altro ente, residente o localizzato  in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al  decreto  o
al provvedimento emanati ai sensi del comma 4, i  redditi  conseguiti
dal soggetto estero controllato  sono  imputati,  a  decorrere  dalla
chiusura dell'esercizio o periodo di  gestione  del  soggetto  estero
controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni
da  essi  detenute.  Tale  disposizione  si  applica  anche  per   le
partecipazioni di controllo in soggetti non  residenti  relativamente
ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni  assoggettati  ai
predetti regimi fiscali privilegiati.»; 
    b) nel comma 5, alla lettera b), le parole: «in Stati o territori
diversi da quelli di cui al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  emanato  ai  sensi   dell'articolo   168-bis»,   sono
sostituite dalle seguenti: «in Stati o  territori  a  regime  fiscale
privilegiato di cui al comma  4».  Inoltre,  nell'ultimo  periodo  la
parola: «deve» e' sostituita dalla seguente: «puo'»; 
    c) nel comma 6, il penultimo periodo e' sostituito dal  seguente:
«I redditi sono determinati in base alle disposizioni applicabili  ai
soggetti  residenti  titolari  di  reddito  d'impresa,  ad  eccezione
dell'articolo 86, comma 4.»; 
    d) nel comma 8-bis e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono
indicati  i  criteri  per  determinare  con  modalita'   semplificate
l'effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera  a),
tra cui quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della
base imponibile.»; 
    e) nel comma 8-ter, l'ultimo periodo e' sostituito dai  seguenti:
«Ai  fini  del  presente  comma  il  contribuente  puo'  interpellare
l'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate nel comma
5. Per i  contribuenti  che  aderiscono  al  regime  dell'adempimento
collaborativo l'interpello di cui al precedente periodo  puo'  essere
presentato indipendentemente dalla verifica delle condizioni  di  cui
alle lettere a) e b) del comma 8-bis.»; 
    f) dopo il comma 8-ter sono  introdotti  i  seguenti:  «8-quater.
L'Amministrazione  finanziaria,  prima  di  procedere   all'emissione
dell'avviso di accertamento d'imposta o  di  maggiore  imposta,  deve
notificare all'interessato un apposito  avviso  con  il  quale  viene
concessa al medesimo la  possibilita'  di  fornire,  nel  termine  di
novanta giorni, le prove per la  disapplicazione  delle  disposizioni
del comma 1 o del comma 8-bis. Ove l'Amministrazione finanziaria  non
ritenga idonee le prove addotte, dovra' darne  specifica  motivazione
nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la  disciplina
del presente articolo sia stata applicata ovvero non lo sia stata per
effetto dell'ottenimento di una risposta  favorevole  all'interpello,
il  socio  residente  controllante  deve  comunque  segnalare   nella
dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in  imprese
estere controllate di cui al comma 1 e al comma 8-bis. In tale ultimo
caso l'obbligo di  segnalazione  sussiste  solo  al  ricorrere  delle
condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 8-bis. 
  8-quinquies. Le esimenti previste nel comma 5 e nel comma 8-ter non
devono essere dimostrate in sede di controllo qualora il contribuente
abbia  ottenuto  risposta  positiva  al  relativo  interpello,  fermo
restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di controllare la
veridicita' e completezza delle  informazioni  e  degli  elementi  di
prova forniti in tale sede.». 
  2. Nell'articolo 8 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: «3-quater.  Quando
l'omissione  o  incompletezza  riguarda  la   segnalazione   prevista
dall'articolo 167, comma 8-quater, terzo  periodo,  del  testo  unico
sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  si  applica  una  sanzione
amministrativa pari al dieci per cento  del  reddito  conseguito  dal
soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche
solo  teoricamente,  al  soggetto  residente  in   proporzione   alla
partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di
50.000 euro. La sanzione nella misura minima  si  applica  anche  nel
caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.». 
  3. L'articolo 168  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e' abrogato e nell'articolo 110, comma 12, del medesimo
testo unico le parole: «o 168» sono soppresse. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. Relativamente alle disposizioni di cui al comma  3,
per gli utili distribuiti dal soggetto non residente a decorrere  dal
periodo di imposta in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto   continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni
dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze 7 agosto 2006, n. 268. Ai soli  fini  del  precedente
periodo,  gli  utili  distribuiti  dal  soggetto  non  residente   si
presumono  prioritariamente  formati  con   quelli   assoggettati   a
tassazione separata. 
 
          Note all'art. 8: 
              Il testo dell'art. 167 del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 167. (Disposizioni in materia di  imprese  estere
          controllate) 
              1.  Se  un  soggetto  residente  in   Italia   detiene,
          direttamente  o  indirettamente,  anche  tramite   societa'
          fiduciarie  o  per  interposta  persona,  il  controllo  di
          un'impresa, di una  societa'  o  altro  ente,  residente  o
          localizzato  in  Stati  o  territori   a   regime   fiscale
          privilegiato di cui al decreto o al  provvedimento  emanati
          ai sensi del comma 4, i  redditi  conseguiti  dal  soggetto
          estero  controllato  sono  imputati,  a   decorrere   dalla
          chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del  soggetto
          estero controllato, ai soggetti  residenti  in  proporzione
          alle partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione  si
          applica  anche  per  le  partecipazioni  di  controllo   in
          soggetti non residenti relativamente ai  redditi  derivanti
          da loro stabili  organizzazioni  assoggettati  ai  predetti
          regimi fiscali privilegiati. 
              2. Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano  alle
          persone  fisiche  residenti  e  ai  soggetti  di  cui  agli
          articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c). 
              3.  Ai  fini  della  determinazione  del   limite   del
          controllo di cui al comma 1, si  applica  l'art.  2359  del
          codice  civile,  in  materia  di  societa'  controllate   e
          societa' collegate. 
              4. Si considerano  privilegiati  i  regimi  fiscali  di
          Stati o territori individuati,  con  decreti  del  Ministro
          delle finanze da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale,  in
          ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a
          quello applicato in Italia, della mancanza di  un  adeguato
          scambio   di   informazioni   ovvero   di   altri   criteri
          equivalenti.   Si   considera   livello    di    tassazione
          sensibilmente inferiore a quello  applicato  in  Italia  un
          livello di tassazione inferiore al 50 per cento  di  quello
          applicato  in  Italia.  Si   considerano   in   ogni   caso
          privilegiati i regimi fiscali speciali  che  consentono  un
          livello di tassazione inferiore al 50 per cento  di  quello
          applicato  in  Italia,  ancorche'  previsti  da   Stati   o
          territori che applicano un regime generale  di  imposizione
          non inferiore al  50  per  cento  di  quello  applicato  in
          Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle
          entrate viene fornito un elenco non  tassativo  dei  regimi
          fiscali speciali 
              5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano  se  il
          soggetto residente dimostra, alternativamente, che: 
              a) la  societa'  o  altro  ente  non  residente  svolga
          un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come  sua
          principale attivita', nel mercato dello Stato o  territorio
          di insediamento; per le attivita' bancarie,  finanziarie  e
          assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta
          quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi  o  dei
          ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento; 
              b)  dalle  partecipazioni  non  consegue  l'effetto  di
          localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale
          privilegiato di cui al comma  4.  Per  i  fini  di  cui  al
          presente   comma,   il   contribuente   puo'   interpellare
          preventivamente  l'amministrazione  finanziaria,  ai  sensi
          dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo
          statuto dei diritti del contribuente. 
              5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5
          non si applica qualora i proventi della  societa'  o  altro
          ente non  residente  provengono  per  piu'  del  50%  dalla
          gestione, dalla detenzione o dall'investimento  in  titoli,
          partecipazioni,  crediti  o  altre  attivita'  finanziarie,
          dalla cessione  o  dalla  concessione  in  uso  di  diritti
          immateriali   relativi   alla    proprieta'    industriale,
          letteraria  o  artistica,  nonche'  dalla  prestazione   di
          servizi  nei  confronti  di  soggetti  che  direttamente  o
          indirettamente  controllano  la  societa'  o   l'ente   non
          residente, ne sono controllati  o  sono  controllati  dalla
          stessa societa' che controlla  la  societa'  o  l'ente  non
          residente, ivi compresi i servizi finanziari. 
              6. I redditi del soggetto non  residente,  imputati  ai
          sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione  separata
          con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo  del
          soggetto residente e, comunque, non  inferiore  al  27  per
          cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni
          applicabili  ai  soggetti  residenti  titolari  di  reddito
          d'impresa, ad eccezione dell'art. 86, comma 4. Dall'imposta
          cosi' determinata sono  ammesse  in  detrazione,  ai  sensi
          dell'art.  15,  le  imposte  pagate  all'estero  a   titolo
          definitivo. 
              7. Gli  utili  distribuiti,  in  qualsiasi  forma,  dai
          soggetti non residenti di cui al  comma  1  non  concorrono
          alla formazione del reddito  dei  soggetti  residenti  fino
          all'ammontare del reddito  assoggettato  a  tassazione,  ai
          sensi  del  medesimo  comma   1,   anche   negli   esercizi
          precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli  utili  che
          non concorrono alla formazione del  reddito  ai  sensi  del
          primo  periodo  del  presente  comma,   sono   ammesse   in
          detrazione, ai sensi dell'art. 15, fino a concorrenza delle
          imposte applicate ai sensi del  comma  6,  diminuite  degli
          importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo
          del predetto comma. 
              8. Con decreto del Ministro delle finanze,  da  emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  sono  stabilite  le  disposizioni  attuative  del
          presente articolo. 
              8-bis.  La  disciplina  di  cui  al   comma   1   trova
          applicazione  anche  nell'ipotesi   in   cui   i   soggetti
          controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in
          Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora
          ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
              a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a
          piu' della meta' di quella a cui sarebbero  stati  soggetti
          ove residenti in Italia; 
              b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50%
          dalla gestione, dalla  detenzione  o  dall'investimento  in
          titoli,   partecipazioni,   crediti   o   altre   attivita'
          finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in  uso  di
          diritti immateriali relativi alla  proprieta'  industriale,
          letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi
          nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente
          controllano la societa' o l'ente  non  residente,  ne  sono
          controllati o sono controllati dalla  stessa  societa'  che
          controlla la societa' o l'ente non residente, ivi  compresi
          i  servizi  finanziari.  Con  provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate  sono  indicati  i  criteri  per
          determinare con modalita' semplificate l'effettivo  livello
          di tassazione di cui alla precedente lettera  a),  tra  cui
          quello dell'irrilevanza  delle  variazioni  non  permanenti
          della base imponibile. 
              8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano
          se  il  soggetto  residente  dimostra  che   l'insediamento
          all'estero  non  rappresenta  una  costruzione  artificiosa
          volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.  Ai  fini
          del  presente  comma  il  contribuente  puo'   interpellare
          l'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate
          nel comma 5. Per i contribuenti che  aderiscono  al  regime
          dell'adempimento  collaborativo  l'interpello  di  cui   al
          precedente periodo puo' essere presentato indipendentemente
          dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b)
          del comma 8-bis. 
              8-quater.   L'Amministrazione,   prima   di   procedere
          all'emissione dell'avviso di accertamento  d'imposta  o  di
          maggiore  imposta,  deve  notificare   all'interessato   un
          apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo  la
          possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni,  le
          prove per la disapplicazione delle disposizioni del comma 1
          o del comma 8-bis. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee
          le  prove  addotte,  dovra'  darne  specifica   motivazione
          nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in  cui  la
          disciplina del presente articolo sia stata applicata ovvero
          non lo  sia  stata  per  effetto  dell'ottenimento  di  una
          risposta  favorevole  all'interpello,  il  socio  residente
          controllante deve comunque  segnalare  nella  dichiarazione
          dei redditi la  detenzione  di  partecipazioni  in  imprese
          estere controllate di cui al comma 1 e al comma  8-bis.  In
          tale ultimo caso l'obbligo di segnalazione sussiste solo al
          ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a) e b)  del
          medesimo comma 8-bis. 
              8-quinquies. Le esimenti previste nel  comma  5  e  nel
          comma  8-ter  non  devono  essere  dimostrate  in  sede  di
          controllo qualora il contribuente abbia  ottenuto  risposta
          positiva al relativo interpello, fermo restando  il  potere
          dell'Amministrazione   finanziaria   di   controllare    la
          veridicita'  e  completezza  delle  informazioni  e   degli
          elementi di prova forniti in tale sede.". 
              Il  testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 471, come modificato dall'art.  3,  comma
          3,  e  dall'art.  8,  comma  2  del  presente  decreto,  e'
          riportato nelle note all'art. 3. 
              Il testo dell'art. 168 del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abrogato dal  presente
          decreto, recava "Disposizioni in materia di imprese  estere
          collegate". 
              Il testo dell'art. 110 del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  modificato   dal
          presente decreto e' il seguente: 
              "Art. 110. (Norme generali sulle valutazioni) 
              1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno
          riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente: 
              a)  il  costo  e'  assunto  al  lordo  delle  quote  di
          ammortamento gia' dedotte; 
              b) si comprendono nel costo anche gli  oneri  accessori
          di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e  le
          spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali
          strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel
          costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
          del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.  Nel
          costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
          criteri  anche  i  costi  diversi  da  quelli  direttamente
          imputabili  al  prodotto;  per  gli   immobili   alla   cui
          produzione   e'   diretta   l'attivita'   dell'impresa   si
          comprendono nel costo gli interessi  passivi  sui  prestiti
          contratti per la loro costruzione o ristrutturazione; 
              c) il costo dei beni rivalutati, diversi da  quelli  di
          cui all'art. 85, comma 1, lettere a),  b)  ed  e),  non  si
          intende  comprensivo   delle   plusvalenze   iscritte,   ad
          esclusione di quelle che  per  disposizione  di  legge  non
          concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati  nella
          citata  lettera  e)  che   costituiscono   immobilizzazioni
          finanziarie  le  plusvalenze  iscritte  non  concorrono   a
          formare il reddito per la parte eccedente  le  minusvalenze
          dedotte; 
              d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti
          finanziari similari alle azioni si intende non  comprensivo
          dei   maggiori   o   minori   valori   iscritti   i   quali
          conseguentemente  non  concorrono   alla   formazione   del
          reddito, ne' alla  determinazione  del  valore  fiscalmente
          riconosciuto  delle  rimanenze  di  tali  azioni,  quote  o
          strumenti; 
              e) per i titoli  a  reddito  fisso,  che  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come  tali  in
          bilancio, la differenza positiva o negativa  tra  il  costo
          d'acquisto e il valore di rimborso concorre  a  formare  il
          reddito per la quota maturata nell'esercizio. 
              1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)
          ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il  bilancio
          in base ai principi  contabili  internazionali  di  cui  al
          regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 19 luglio 2002: 
              a) i maggiori o  i  minori  valori  dei  beni  indicati
          nell'art. 85, comma  1,  lettera  e),  che  si  considerano
          immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
          stesso articolo, imputati a conto economico  in  base  alla
          corretta applicazione di tali  principi,  assumono  rilievo
          anche ai fini fiscali; 
              b) la lettera d) del comma 1 si  applica  solo  per  le
          azioni, le quote e gli strumenti finanziari  similari  alle
          azioni che si considerano immobilizzazioni  finanziarie  ai
          sensi dell'art. 85, comma 3-bis; 
              c) per le azioni, le quote e gli  strumenti  finanziari
          similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore  a
          quello indicato nell'art. 87, comma 1, lettera  a),  aventi
          gli altri requisiti previsti al comma 1 del  medesimo  art.
          87, il  costo  e'  ridotto  dei  relativi  utili  percepiti
          durante il periodo di possesso per la quota  esclusa  dalla
          formazione del reddito. 
              1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in  base
          ai principi  contabili  internazionali  di  cui  al  citato
          regolamento (CE) n.  1606/2002,  i  componenti  positivi  e
          negativi che derivano dalla valutazione,  operata  in  base
          alla  corretta  applicazione  di   tali   principi,   delle
          passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali. 
              2. Per la determinazione del valore normale dei beni  e
          dei  servizi  e,  con  riferimento  alla  data  in  cui  si
          considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione  dei
          corrispettivi, proventi, spese  e  oneri  in  natura  o  in
          valuta estera, si applicano,  quando  non  e'  diversamente
          disposto,  le  disposizioni   dell'art.   9;   tuttavia   i
          corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri  in  valuta
          estera,  percepiti  o  effettivamente  sostenuti  in   data
          precedente, si valutano con riferimento  a  tale  data.  La
          conversione in  euro  dei  saldi  di  conto  delle  stabili
          organizzazioni all'estero si  effettua  secondo  il  cambio
          alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  e  le  differenze
          rispetto ai saldi di conto  dell'esercizio  precedente  non
          concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese  che
          intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera
          e' consentita la tenuta della  contabilita'  plurimonetaria
          con l'applicazione del cambio di fine  esercizio  ai  saldi
          dei relativi conti. 
              3. La  valutazione  secondo  il  cambio  alla  data  di
          chiusura dell'esercizio dei crediti  e  debiti  in  valuta,
          anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica
          la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile
          o di  altre  leggi  o  di  titoli  assimilati,  non  assume
          rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della
          data di chiusura dell'esercizio  delle  attivita'  e  delle
          passivita' per le quali il rischio di  cambio  e'  coperto,
          qualora i contratti di copertura siano anche essi  valutati
          in  modo   coerente   secondo   il   cambio   di   chiusura
          dell'esercizio. 
              4. 
              5. I proventi determinati a  norma  dell'art.  90  e  i
          componenti negativi di cui ai commi 1 e  6  dell'art.  102,
          agli articoli 104e 106 e ai commi 1 e 2  dell'art.  107sono
          ragguagliati  alla  durata  dell'esercizio  se  questa   e'
          inferiore o superiore a dodici mesi. 
              6. In caso di mutamento totale o parziale  dei  criteri
          di  valutazione  adottati  nei   precedenti   esercizi   il
          contribuente deve  darne  comunicazione  all'agenzia  delle
          entrate nella  dichiarazione  dei  redditi  o  in  apposito
          allegato. 
              7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
          societa' non residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che
          direttamente o  indirettamente  controllano  l'impresa,  ne
          sono controllate o sono controllate dalla  stessa  societa'
          che controlla l'impresa, sono valutati in  base  al  valore
          normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni  e
          servizi ricevuti, determinato a norma del comma  2,  se  ne
          deriva aumento  del  reddito;  la  stessa  disposizione  si
          applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito,  ma
          soltanto  in  esecuzione  degli  accordi  conclusi  con  le
          autorita' competenti degli Stati  esteri  a  seguito  delle
          speciali «procedure amichevoli» previste dalle  convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
          presente disposizione si applica anche per i beni ceduti  e
          i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
          dello  Stato  per  conto  delle  quali  l'impresa   esplica
          attivita' di vendita e  collocamento  di  materie  prime  o
          merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti. 
              8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
          fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
          gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
          delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare  le
          valutazioni relative anche agli esercizi successivi. 
              9. Agli effetti delle norme del presente titolo che  vi
          fanno riferimento il cambio delle valute estere in  ciascun
          mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
          dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle  entrate  ,
          pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   entro   il   mese
          successivo. 
              10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli  altri
          componenti negativi derivanti da operazioni intercorse  con
          imprese residenti ovvero localizzate in Stati  o  territori
          diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto
          ministeriale  emanato  ai  sensi  dell'art.  168-bis.  Tale
          deduzione e'  ammessa  per  le  operazioni  intercorse  con
          imprese  residenti  o  localizzate  in  Stati   dell'Unione
          europea o dello  Spazio  economico  europeo  inclusi  nella
          lista di cui al citato decreto. 
              11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano
          quando le imprese residenti in Italia forniscano  la  prova
          che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attivita'
          commerciale effettiva, ovvero che le  operazioni  poste  in
          essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che
          le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese  e  gli
          altri componenti negativi deducibili  ai  sensi  del  primo
          periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei
          redditi.    L'Amministrazione,    prima    di     procedere
          all'emissione dell'avviso di accertamento  d'imposta  o  di
          maggiore  imposta,  deve  notificare   all'interessato   un
          apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo  la
          possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni,  le
          prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le
          prove   addotte,   dovra'   darne   specifica   motivazione
          nell'avviso di accertamento. 
              12. Le disposizioni di cui ai commi  10  e  11  non  si
          applicano per le operazioni  intercorse  con  soggetti  non
          residenti  cui  risultino  applicabili  gli  articoli  167,
          concernenti  disposizioni  in  materia  di  imprese  estere
          partecipate. 
              12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si  applicano
          anche alle prestazioni di servizi rese  dai  professionisti
          domiciliati  in  Stati  o  territori  diversi   da   quelli
          individuati nella lista  di  cui  al  decreto  ministeriale
          emanato ai sensi dell'art. 168-bis. Tale  disposizione  non
          si  applica  ai   professionisti   domiciliati   in   Stati
          dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico   europeo
          inclusi nella lista di cui al citato decreto.". 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   3   del   decreto
          ministeriale 7 agosto 2006, n. 268: 
              "Art. 3. Imputazione e tassazione dei redditi. 
              1.  I  redditi  determinati  ai  sensi   dell'art.   2,
          convertiti  secondo  il  cambio  del  giorno  di   chiusura
          dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, societa'
          o  ente  non  residente,  sono  assoggettati  a  tassazione
          separata dai soggetti partecipanti residenti,  nel  periodo
          d'imposta in corso alla data di chiusura  dell'esercizio  o
          periodo di  gestione  dell'impresa,  societa'  o  ente  non
          residente, con l'aliquota media di tassazione  del  reddito
          complessivo netto, comunque non inferiore al 27 per cento. 
              2. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 1,  sono
          ammesse in detrazione, ai sensi dell'art.  165  del  citato
          testo unico delle  imposte  sui  redditi,  le  imposte  sui
          redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal  soggetto
          non residente,  in  misura  corrispondente  alla  quota  di
          partecipazione agli utili del soggetto residente. 
              3. Gli utili distribuiti dal soggetto non residente non
          concorrono a formare il reddito  complessivo  del  soggetto
          partecipante  residente   per   la   quota   corrispondente
          all'ammontare  dei  redditi   assoggettati   a   tassazione
          separata ai sensi del comma 1. In  caso  di  partecipazione
          all'utile per il tramite  di  soggetti  non  residenti,  le
          disposizioni del precedente periodo si applicano agli utili
          distribuiti  dal  soggetto   non   residente   direttamente
          partecipato; a questi effetti,  detti  utili  si  presumono
          prioritariamente    formati    con    quelli     conseguiti
          dall'impresa, societa' o ente, localizzato  nello  stato  o
          territorio con regime fiscale  privilegiato  che  risultino
          precedentemente posti in distribuzione. Le  imposte  pagate
          all'estero a titolo definitivo  dal  soggetto  partecipante
          riferibili agli utili che non  concorrono  alla  formazione
          del reddito ai sensi dei precedenti periodi,  costituiscono
          credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente
          applicate a titolo di  tassazione  separata  ridotte  delle
          somme ammesse in detrazione ai sensi del comma 2. 
              4. Il costo della partecipazione nell'impresa, societa'
          o ente non residente e' aumentato dei redditi  imputati  ai
          sensi dell'art. 1 e diminuito, fino a concorrenza  di  tali
          redditi, degli utili distribuiti.".