Art. 8 
 
 
             Disposizioni attuative e regole procedurali 
 
  1. Con  provvedimenti  dei  Direttori  delle  Agenzie  fiscali,  da
emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,
sono stabilite le modalita' di presentazione delle istanze e indicati
gli uffici cui le medesime istanze sono trasmesse  e  quelli  da  cui
perverranno  le  risposte,  le  modalita'  di   comunicazione   delle
medesime, nonche' ogni altra regola concernente la procedura. 
  2. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie  disciplinate
dal presente Titolo  I  in  attuazione  delle  disposizioni  in  essa
contenute; le regioni a statuto speciale e le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi  ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nel presente Titolo I. 
  3. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, ad adeguare i  rispettivi  statuti  e
gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati  dal  presente
Titolo I. 
  4. Alle istanze di interpello presentate prima dell'emanazione  del
provvedimento di cui al comma 1 restano applicabili  le  disposizioni
procedurali in vigore al momento della presentazione dell'istanza.