Art. 8 
 
 
                 Preclusione alla autocompensazione 
              in presenza di debito su ruoli definitivi 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, alla fine del quarto periodo, dopo le parole: "da  emanare  entro
180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto." e'  inserito
il seguente: "I crediti oggetto di compensazione in misura  eccedente
l'importo del debito  erariale  iscritto  a  ruolo  sono  oggetto  di
rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti
dalle singole leggi d'imposta.". 
 
          Note all'art. 8: 
              Il testo dell'art. 31,  comma  1,  del  citato  decreto
          legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita'  economica,
          convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122),  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente: 
              "Art.  31.  (Preclusione  alla   autocompensazione   in
          presenza di debito su ruoli definitivi) 
              1. A decorrere dal 1° gennaio  2011,  la  compensazione
          dei crediti di  cui  all'art.  17,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  relativi  alle  imposte
          erariali, e' vietata fino a  concorrenza  dell'importo  dei
          debiti, di ammontare  superiore  a  millecinquecento  euro,
          iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori,
          e per i quali e' scaduto il termine di pagamento.  In  caso
          di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si
          applica la sanzione  del  50  per  cento  dell'importo  dei
          debiti iscritti a ruolo per  imposte  erariali  e  relativi
          accessori e per i quali e' scaduto il termine di  pagamento
          fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.
          La sanzione non puo' essere applicata fino  al  momento  in
          cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione  giudiziale
          o amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50
          per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
          di cui al periodo precedente, i termini di cui all'art.  20
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono
          dal giorno successivo alla  data  della  definizione  della
          contestazione. E'  comunque  ammesso  il  pagamento,  anche
          parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali
          e relativi accessori mediante la compensazione dei  crediti
          relativi alle stesse imposte, con  le  modalita'  stabilite
          con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
          emanare  entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore   del
          presente decreto. I crediti  oggetto  di  compensazione  in
          misura eccedente l'importo del debito erariale  iscritto  a
          ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente  secondo  la
          disciplina e  i  controlli  previsti  dalle  singole  leggi
          d'imposta.  Nell'ambito  delle   attivita'   di   controllo
          dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia  di  finanza  e'
          assicurata  la  vigilanza   sull'osservanza   del   divieto
          previsto dal presente comma anche mediante specifici  piani
          operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le  disposizioni
          di cui all'art. 28-ter del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  non  operano  per  i
          ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro. 
              (Omissis).".