Art. 8 
                       Diritti dell'assistito 
 
  1. Fermi i diritti di cui all'articolo 7 del Codice in  materia  di
protezione dei  dati  personali  nei  confronti  dei  dati  personali
trattati  nel  FSE,  l'assistito  ha   il   diritto   di   richiedere
l'oscuramento dei dati e  documenti  sanitari  e  socio-sanitari  sia
prima dell'alimentazione del FSE che successivamente, garantendone la
consultabilita' esclusivamente all'assistito e  ai  titolari  che  li
hanno generati. L'assistito puo' revocare nel tempo l'oscuramento. 
  2. L'oscuramento di dati  e  documenti  sanitari  e  socio-sanitari
avviene  con  modalita'  tali  da  garantire  che  tutti  i  soggetti
abilitati all'accesso al FSE per le finalita'  di  cura  non  possano
venire automaticamente a conoscenza  del  fatto  che  l'assistito  ha
effettuato tale scelta e che tali dati esistano. 
  3.  L'assistito  puo'  ottenere  l'integrazione,  la  rettifica   e
l'aggiornamento dei propri  dati  contenuti  nel  FSE  attraverso  un
apposito servizio di supporto per il FSE istituito  dalla  regione  o
provincia autonoma, che  assume  il  ruolo  di  referente  unico  nei
confronti dei titolari competenti. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il riferimento all'articolo 7 del citato  decreto
          legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  vedasi  nelle  note
          all'articolo 6.