Art. 8. 
 
(Stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e  disposizioni
                              relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2016,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 
  2. Le somme  versate  dal  CONI  nell'ambito  della  voce  «Entrate
derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello  stato
di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal  rischio
e soccorso pubblico», nell'ambito della  missione  «Soccorso  civile»
dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'interno  per  l'anno
finanziario  2016,  per  essere   destinate   alle   spese   relative
all'educazione fisica, all'attivita'  sportiva  e  alla  costruzione,
completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno,  sono  indicate  le  spese   per   le   quali   possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, prelevamenti  dal  fondo  a
disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo  1  della
legge  12  dicembre   1969,   n.   1001,   iscritto   nel   programma
«Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito  della
missione «Ordine pubblico e sicurezza». 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio
anche tra  i  titoli  della  spesa  dello  stato  di  previsione  del
Ministero   dell'interno,   occorrenti   per    l'attuazione    delle
disposizioni recate  dall'articolo  61  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo  10,
comma  11,  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  e   successive
modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali. 
  5. In relazione all'articolo 1, comma 1328,  primo  periodo,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a  carico
dello Stato per il servizio antincendi negli aeroporti,  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a  riassegnare,  con
propri decreti, nello stato di previsione del Ministero  dell'interno
le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione
delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1  della
legge n. 296 del 2006. 
  6. Sono autorizzati l'accertamento e  la  riscossione,  secondo  le
leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici  di  culto,  nonche'
l'impegno e il pagamento delle spese, relative  all'anno  finanziario
2016, in conformita' agli stati di previsione annessi  a  quello  del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1). 
  7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie  del  bilancio  del
Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1,  annesso  al
bilancio predetto. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno,
le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa,  negli
stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo  edifici  di
culto per l'anno finanziario 2016,  conseguenti  ai  prelevamenti  di
somme dal conto  corrente  infruttifero  di  tesoreria  intestato  al
predetto   Fondo,   per   far   fronte   alle   esigenze    derivanti
dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n.
222. 
  9. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire,  con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri  interessati  le
risorse  iscritte  nel  capitolo  2313,  istituito  nell'ambito   del
programma «Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo
sviluppo  della  coesione  sociale»  della  missione   «Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, e nel capitolo  2872,  istituito  nell'ambito
del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della
missione  «Ordine  pubblico  e  sicurezza»  del  medesimo  stato   di
previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge  23
dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1°  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma  106,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio  anche
tra  i  titoli  della  spesa,  occorrenti  per   l'attuazione   delle
disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6
maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di
autonomia di entrata delle province. 
  11. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno,  i  contributi  relativi  al  rilascio  e  al
rinnovo dei permessi di  soggiorno,  di  cui  all'articolo  5,  comma
2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,
n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati,  ai
sensi  dell'articolo  14-bis  del  medesimo  testo  unico,  al  Fondo
rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per  il  rimpatrio  degli
stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 
  12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il  finanziamento
dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito  di  cittadini  di
Paesi terzi verso il Paese di origine  o  di  provenienza,  ai  sensi
dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  le   occorrenti
variazioni compensative di bilancio, nello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi. 
  13. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione
unificata di competenze fisse e  accessorie  al  personale  da  parte
delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione
nell'anno successivo delle somme  rimaste  da  pagare  alla  fine  di
ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie,  per
tutti  gli  appartenenti  alle  Forze  di  polizia  si  applicano  le
disposizioni di cui al  comma  3  dell'articolo  2  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010. 
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio
tra i programmi di spesa dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno  «Elaborazione,  quantificazione,  e  assegnazione   dei
trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti  locali
anche  in  via  perequativa»  e  «Gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali  e  provinciali»,  in  relazione  alle  minori  o   maggiori
occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali
e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10  ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
2012, n. 213.