Art. 8 Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili 1. Per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto e' subordinato al rispetto e alla verifica dei criteri di sostenibilita', da effettuarsi con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011. 2. Ai fini della verifica dei requisiti di provenienza e tracciabilita' della materia prima, si applica quanto disposto dall'art. 8, comma 10, del decreto ministeriale 6 luglio 2012. 3. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, qualora venga utilizzata materia prima classificata come rifiuto, il produttore di energia elettrica e' tenuto, su richiesta del GSE, a fornire ogni elemento necessario per verificare la natura dei rifiuti utilizzati. 4. Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas, al fine di determinare la tariffa incentivante di riferimento, il GSE identifica, sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e dichiarato dal produttore con le modalita' di cui in allegato 3, da quali delle tipologie di seguito elencate e' alimentato l'impianto: a) prodotti di origine biologica di cui alla tabella 1-B; b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla tabella 1-A; c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile e' determinata forfettariamente con le modalita' di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 6 luglio 2012; d) frazione biodegradabile dei rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla lettera c). 5. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 4 non indichi in modo esplicito che l'impianto viene alimentato da una sola delle tipologie ivi indicate, il GSE procede all'individuazione della tariffa incentivante di riferimento secondo le modalita' di seguito indicate: a) nel caso in cui l'autorizzazione preveda che l'impianto possa utilizzare piu' di una tipologia fra quelle di cui al comma 4, attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante di minor valore fra quelle riferibili alle tipologie utilizzate; b) nel caso in cui l'autorizzazione non rechi esplicita indicazione delle tipologie di biomasse utilizzate, attribuisce la tariffa incentivante di minor valore fra quelle delle possibili tipologie di alimentazione dell'impianto; c) per gli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW e nel caso in cui dall'autorizzazione risulti che per l'alimentazione vengono utilizzate biomasse della tipologia di cui alla lettera b) del comma 4, congiuntamente a biomasse rientranti nella tipologia di cui alla lettera a), con una percentuale di queste ultime non superiore al 30% in peso, il GSE attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante di cui alla lettera b) del medesimo comma 4. 6. La verifica per gli impianti di cui al comma 5, lettera c) e' svolta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la procedura di cui all'art. 8, comma 10, del decreto 6 luglio 2012, che accerta, con riferimento all'anno solare, le quantita' di prodotto e sottoprodotto impiegate dal produttore, anche tramite l'effettuazione di controlli a campione. 7. Per gli impianti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), si applica l'art. 8 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e i relativi allegati.