Art. 8. Sanzioni 1. Il Consorzio verifica il corretto adempimento, da parte dei consorziati, degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio, ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni a tali obblighi, avvalendosi dei propri organi o anche delle competenti autorita' locali e nazionali. 2. In caso d'inadempimento agli obblighi consortili, il consiglio di amministrazione puo' comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravita' dell'infrazione. Con apposito regolamento consortile, da adottarsi a norma dell'art. 24, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di assemblea, il consorziato sanzionato non puo' esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata.