(Allegato-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
                              Sanzioni 
 
    1. Il Consorzio verifica il corretto adempimento,  da  parte  dei
consorziati,  degli  obblighi  derivanti  dalla   partecipazione   al
Consorzio, ed  intraprende  le  azioni  necessarie  per  accertare  e
reprimere eventuali  violazioni  a  tali  obblighi,  avvalendosi  dei
propri organi o anche delle competenti autorita' locali e nazionali. 
    2. In caso d'inadempimento agli obblighi consortili, il consiglio
di amministrazione puo' comminare una sanzione pecuniaria commisurata
alla gravita' dell'infrazione. Con apposito  regolamento  consortile,
da adottarsi a norma dell'art. 24, sono individuate le infrazioni, la
misura minima e massima delle sanzioni applicabili  e  le  norme  del
relativo  procedimento.  In  sede  di   assemblea,   il   consorziato
sanzionato non puo' esercitare il diritto di voto  fino  all'avvenuto
pagamento della sanzione comminata.