Art. 8 Modificazioni all'art. 24 del decreto ministeriale del 18 aprile 2014. All'art. 24: al comma 2: dopo la lettera m: sono inserite le seguenti specie: «n. Corallo rosso (Corallium rubrum) o. Riccio diadema (Centrostephanus logispinus)»; dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. In sede di prima applicazione, nella sottozona B3 a seguito di un adeguato monitoraggio delle attivita', effettuato dal soggetto gestore di cui al comma 9, possono essere autorizzate a svolgere attivita' di pesca ricreativa i residenti nei comuni di Livorno, Pisa e Collesalvetti con i seguenti attrezzi e modalita': a. da unita' navale per un numero massimo di 3 pescatori ricreativi; b. da unita' navale, con una canna con o senza mulinello (bolentino) con un numero massimo di 2 ami; c. da unita' navale con un numero massimo di 1 lenza da traina di superficie; d. un quantitativo massimo di cattura cumulativo giornaliero di 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di cattura di singolo esemplare di peso superiore; e. non e' consentita la pesca alla traina di profondita', con affondatore, con lenze di tipo "monel", piombo guardiano, la tecnica del "vertical jigging" e similari; f. non e' consentito l'utilizzo di palangari, filaccioni e nasse; g. non e' consentito l'utilizzo di esche alloctone, non di origine mediterranea (verme coreano, giapponese e similari).»; al comma 9: dopo la parola «effettua» e' inserita la parola «annualmente»; dopo la parola «provvedimenti» sono inserite le parole «sentita la Commissione di riserva».