Art. 8 
 
  Modificazioni all'art. 24 del decreto ministeriale  del  18  aprile
2014. 
  All'art. 24: 
    al comma 2: dopo la lettera m: sono inserite le seguenti specie: 
      «n. Corallo rosso (Corallium rubrum) 
      o. Riccio diadema (Centrostephanus logispinus)»; 
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma: 
  «4-bis. In sede di prima applicazione, nella sottozona B3 a seguito
di un adeguato monitoraggio delle attivita', effettuato dal  soggetto
gestore di cui al comma 9,  possono  essere  autorizzate  a  svolgere
attivita' di pesca ricreativa i residenti nei comuni di Livorno, Pisa
e Collesalvetti con i seguenti attrezzi e modalita': 
    a. da  unita'  navale  per  un  numero  massimo  di  3  pescatori
ricreativi; 
    b. da  unita'  navale,  con  una  canna  con  o  senza  mulinello
(bolentino) con un numero massimo di 2 ami; 
    c. da unita' navale con un numero massimo di 1 lenza da traina di
superficie; 
    d. un quantitativo massimo di cattura cumulativo giornaliero di 5
kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di  cattura  di
singolo esemplare di peso superiore; 
    e. non e' consentita la pesca alla  traina  di  profondita',  con
affondatore, con lenze di tipo "monel", piombo guardiano, la  tecnica
del "vertical jigging" e similari; 
    f. non e' consentito l'utilizzo di palangari, filaccioni e nasse; 
    g. non e'  consentito  l'utilizzo  di  esche  alloctone,  non  di
origine mediterranea (verme coreano, giapponese e similari).»; 
    al comma 9: dopo la  parola  «effettua»  e'  inserita  la  parola
«annualmente»; 
    dopo la parola «provvedimenti» sono inserite le  parole  «sentita
la Commissione di riserva».