Art. 8 Integrazioni all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 6 settembre 2016, n. 392 1. All'art. 5, comma 7, secondo periodo, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 6 settembre 2016, n. 392, e' soppressa la locuzione «mensile» ed e' aggiunto il seguente periodo: «Ai titolari di incarico tecnico specialistico ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 di cui al presente comma, e' riconosciuto, per la durata dello stato d'emergenza, il trattamento di missione previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri Area B F2, ivi compreso l'anticipo sulle spese di missione ai sensi dell'art. 3 della legge 26 luglio 1978, n. 417».