Art. 8 
 
                    Comunicazioni e notificazioni 
 
  1.  Le  comunicazioni   e   le   notificazioni   nei   procedimenti
disciplinati dal  presente  regolamento  sono  effettuate  presso  la
casella di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi  dell'  art.
48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  recante  «Il  codice
dell'amministrazione digitale» e in coerenza con quanto previsto  dal
codice  di  procedura  civile  in  merito  al  riconoscimento   della
validita' della notifica a mezzo PEC  (art.  149-bis  del  codice  di
procedura civile). 
  2. In mancanza di PEC, le comunicazioni e le notificazioni  possono
essere    effettuate    dal    responsabile     della     trasparenza
dell'amministrazione o dell'ente interessati, ai sensi dell'art.  14,
comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689,  mediante  consegna  a
mani proprie contro ricevuta o con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Nei casi in cui il soggetto destinatario  dell'atto  non
sia facilmente reperibile la comunicazione o la notificazione  potra'
avvenire con consegna dell'atto  per  il  tramite  della  Guardia  di
finanza. 
  3. Le medesime  disposizioni  si  applicano  alla  trasmissione  di
documenti e di richieste connesse all'istruttoria.