Art. 8 
 
 
                     Fatturazione e liquidazione 
 
  1. A seguito dell'accettazione del buono al  momento  dell'acquisto
secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  2,  e'  riconosciuto  un
credito di pari importo  alla  struttura,  all'esercente  e  all'ente
registrato e inserito nell'elenco  di  cui  all'articolo  7,  che  ha
ricevuto il buono medesimo. Il credito  e'  registrato  nell'apposita
area disponibile sull'applicazione web dedicata. 
  2. In seguito ad emissione di fattura  elettronica,  la  struttura,
l'esercente e l'ente di cui all'articolo 7 ottiene l'accredito di  un
importo pari a quello del  credito  maturato.  A  tal  fine,  CONSAP,
mediante  acquisizione  dei  dati  dall'apposita   area   disponibile
sull'applicazione  web  dedicata,  nonche'   dalla   piattaforma   di
fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede  al
riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.