Art. 8 
 
                 Regolamentazione degli ingredienti 
 
  1. E' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con
un aroma caratterizzante individuato con  decreto  emanato  ai  sensi
dell'articolo 26, comma 2. 
  2.  E'  consentito  l'impiego  degli   additivi   essenziali   alla
lavorazione  dei  prodotti  del  tabacco,  quale  lo   zucchero   per
sostituire quello perduto durante il processo di cura, salvo che tali
additivi diano luogo a  un  prodotto  con  aroma  caratterizzante  ed
accrescano in misura significativa e quantificabile la  capacita'  di
indurre dipendenza, la tossicita' del prodotto del tabacco o  le  sue
proprieta' CMR secondo quanto  individuato  con  decreto  emanato  ai
sensi dell'articolo 26, comma 2. 
  3. E' vietata l'immissione sul mercato  dei  prodotti  del  tabacco
contenenti i seguenti additivi: 
  a) le vitamine o gli altri additivi che creano l'impressione che un
prodotto del tabacco produca benefici per la salute o comporti minori
rischi per la salute; 
  b) la caffeina o la taurina o altri additivi e composti  stimolanti
che presentano una connotazione di energia e di vitalita'; 
  c) gli additivi con proprieta' coloranti delle emissioni; 
  d) per i prodotti del tabacco da fumo, gli additivi che  facilitano
l'inalazione o l'assorbimento di nicotina; 
  e) gli additivi che hanno proprieta' CMR sotto forma incombusta. 
  4. E' vietata l'immissione sul mercato  dei  prodotti  del  tabacco
contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi quali  i  filtri,  le
cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche  che
consentono di modificare l'odore o il gusto dei prodotti del  tabacco
interessati o la loro intensita' di fumo. I filtri, le cartine  e  le
capsule non devono contenere tabacco o nicotina. 
  5. Le disposizioni e le condizioni stabilite dal  regolamento  (CE)
n. 1907/2006 si applicano, ove compatibili, ai prodotti del tabacco. 
  6. E' vietata, sulla base di  dati  scientifici,  l'immissione  sul
mercato di prodotti del tabacco contenenti additivi  in  quantitativi
ritenuti, con decreto emanato ai sensi  dell'articolo  26,  comma  2,
tali da accrescere l'effetto tossico o di dipendenza di  un  prodotto
del tabacco, o le sue proprieta'  CMR,  al  momento  del  consumo  in
misura significativa o quantificabile. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  4  non  si  applicano  ai
prodotti del  tabacco  diversi  dalle  sigarette  e  dal  tabacco  da
arrotolare, salvo che, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 26,
comma 1, si disponga l'applicazione dei divieti per  una  particolare
categoria  di  prodotto,  qualora  sia   intervenuto   un   mutamento
sostanziale della situazione. 
  8.  Per  valutare  se  un  prodotto  del  tabacco   ha   un   aroma
caratterizzante, se vengono impiegati additivi o aromi vietati  e  se
un prodotto del tabacco contiene additivi  in  quantitativi  tali  da
accrescere in misura significativa e quantificabile l'effetto tossico
o di dipendenza  del  prodotto  del  tabacco  interessato  o  le  sue
proprieta' CMR, e' stabilita, con decreto di cui all'articolo 30, una
tariffa a carico dei fabbricanti e degli importatori di prodotti  del
tabacco. 
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal 20 maggio 2020 nel caso di prodotti  del  tabacco  con  un  aroma
caratterizzante il cui volume delle vendite a livello  di  Unione  e'
pari o superiore al 3 per  cento  in  una  particolare  categoria  di
prodotto. 
  10. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e  delle
finanze notificano alla Commissione europea  le  misure  adottate  ai
sensi dei commi 1 e 6. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il Regolamento  (CE)  n.  1907/2006  (Concernente  la
          registrazione,  la  valutazione,  l'autorizzazione   e   la
          restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
          un'agenzia europea per le sostanze chimiche,  che  modifica
          la direttiva 1999/45/CE e che abroga il  regolamento  (CEE)
          n. 793/93 del Consiglio e il regolamento  (CE)  n.  1488/94
          della Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
          Consiglio e  le  direttive  della  Commissione  91/155/CEE,
          93/67/CEE,  93/105/CE  e  2000/21/CE  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.