Art. 8 
 
 
                        Verifiche e controlli 
 
  1. L'Ufficio competente provvede ad eseguire, con cadenza  annuale,
l'inventario dei prodotti energetici movimentati  negli  impianti  di
distribuzione. 
  2. Al fine di  verificare  l'esatto  adempimento  delle  norme  del
presente regolamento, i funzionari dell'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli ed i militari della Guardia di finanza esercitano  i  poteri
di indagine e controllo loro conferiti dall'articolo 18 del TUA. 
  3.  I  militari  della  Guardia   di   finanza   possono   chiedere
l'esibizione, in qualunque momento, del libretto di controllo di  cui
all'articolo 6,  ed  assicurarsi  dell'esattezza  dei  dati  in  esso
contenuti. Ad attestazione  dei  riscontri  eseguiti  e'  apposto  un
«visto» dopo l'ultima registrazione. 
  4. I controlli qualitativi sui carburanti esenti  sono  effettuati,
anche con riferimento al tenore di zolfo, dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli e dalla Guardia di finanza in applicazione dell'articolo
8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, cosi' come modificato
dal  decreto  legislativo  31  marzo  2011,  n.  55,  e  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 del  citato  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: 
              «Art. 18 (Poteri e controlli). -  1.  L'amministrazione
          finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare
          la gestione dei tributi di cui  al  presente  testo  unico;
          negli impianti gestiti in regime  di  deposito  fiscale,  e
          presso  i  destinatari  registrati,  puo'  applicare   agli
          apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a
          spese  del  depositario  autorizzato  o  del   destinatario
          registrato,  l'attuazione  delle  opere  e   delle   misure
          necessarie per  la  tutela  degli  interessi  fiscali,  ivi
          compresa l'installazione di strumenti di misura.  Presso  i
          depositi fiscali possono essere istituiti uffici finanziari
          di fabbrica che, per l'effettuazione  della  vigilanza,  si
          avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari
          della  Guardia  di  finanza,  e  sono  eseguiti   inventari
          periodici. 
              1-bis. Per i depositi fiscali  abilitati  all'attivita'
          di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale
          di cui al comma 1 e' effettuata  permanentemente  da  parte
          del  personale  dell'Amministrazione  finanziaria  che   si
          avvale della collaborazione dei militari della  Guardia  di
          finanza. 
              2.  I  funzionari   dell'amministrazione   finanziaria,
          muniti della speciale  tessera  di  riconoscimento  di  cui
          all'art. 31 della  legge  7  gennaio  1929,  n.  4,  e  gli
          appartenenti alla Guardia  di  finanza  hanno  facolta'  di
          eseguire le  indagini  e  i  controlli  necessari  ai  fini
          dell'accertamento  delle  violazioni  alla  disciplina  dei
          tributi di cui al presente testo unico; possono,  altresi',
          accedere liberamente, in qualsiasi momento,  nei  depositi,
          negli impianti e nei  luoghi  nei  quali  sono  fabbricati,
          trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti  ad
          accisa  o  dove  e'  custodita   documentazione   contabile
          attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni,
          riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per  esaminare
          registri  e  documenti.  Essi  hanno   pure   facolta'   di
          prelevare, gratuitamente, campioni  di  prodotti  esistenti
          negli impianti, redigendo apposito verbale e, per  esigenze
          di   tutela   fiscale,   di   applicare    suggelli    alle
          apparecchiature e ai meccanismi. 
              3. Gli ufficiali, gli  ispettori  ed  i  sovrintendenti
          della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma
          2, procedono, di iniziativa o  su  richiesta  degli  uffici
          finanziari,  al  reperimento  ed   all'acquisizione   degli
          elementi utili ad accertare la corretta applicazione  delle
          disposizioni in  materia  di  imposizione  indiretta  sulla
          produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal
          fine essi possono: 
              a)  invitare  il  responsabile  d'imposta  o   chiunque
          partecipi,   anche   come    utilizzatore,    all'attivita'
          industriale o commerciale attinente ai prodotti  sottoposti
          ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona  o
          per mezzo di rappresentanti per  fornire  dati,  notizie  e
          chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione,
          trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione  di  prodotti
          soggetti alla predetta imposizione; 
              b) richiedere,  previa  autorizzazione  del  comandante
          regionale,  ad   aziende   ed   istituti   di   credito   o
          all'amministrazione postale di trasmettere copia  di  tutta
          la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con  il
          cliente,  secondo  le  modalita'  e  i   termini   previsti
          dall'art. 18 della legge 30  dicembre  1991,  n.  413.  Gli
          elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini
          dell'accertamento in altri settori impositivi; 
              c) richiedere copie o estratti degli atti e  documenti,
          ritenuti  utili  per  le  indagini  o  per   i   controlli,
          depositati  presso   qualsiasi   ufficio   della   pubblica
          amministrazione o presso pubblici ufficiali; 
              d) procedere a perquisizioni domiciliari, in  qualsiasi
          ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni
          costituenti reato, previste dal presente testo unico. 
              4.  Il  coordinamento  tra  la  Guardia  di  finanza  e
          l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi
          negli impianti presso i quali sono  costituiti  gli  uffici
          finanziari  di  fabbrica  di  cui  al  comma  1  od  uffici
          doganali, e' disciplinato, anche riguardo  alle  competenze
          in materia di verbalizzazione, con direttiva  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              5.  L'Amministrazione   finanziaria   puo'   effettuare
          interventi  presso  soggetti  che  svolgono  attivita'   di
          produzione  e  distribuzione  di   beni   e   servizi   per
          accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi
          da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali
          o comunitarie. Tali interventi e controlli  possono  essere
          eseguiti  anche  dalla  Guardia  di  finanza,   previo   il
          necessario      coordinamento      con      gli      uffici
          dell'Amministrazione finanziaria. 
              6.  Il  personale   dell'amministrazione   finanziaria,
          munito della speciale tessera di riconoscimento di  cui  al
          comma 2, avvalendosi del segnale di  cui  all'art.  24  del
          regolamento di esecuzione e di attuazione del codice  della
          strada,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 16 dicembre  1992,  n.  495,  e  la  Guardia  di
          finanza hanno facolta' di effettuare i servizi di controllo
          sulla circolazione dei prodotti di cui  al  presente  testo
          unico, anche  mediante  ricerche  sui  mezzi  di  trasporto
          impiegati. Essi hanno altresi' facolta',  per  esigenze  di
          tutela fiscale, di apporre sigilli al  carico,  nonche'  di
          procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 21 marzo 2005, n. 66: 
              «Art.   8   (Accertamenti   sulla    conformita'    dei
          combustibili). - 1. L'accertamento delle infrazioni di  cui
          all'art. 9, commi 1 e 2,  e'  effettuato,  ai  sensi  degli
          articoli 13 e seguenti della legge  24  novembre  1981,  n.
          689, anche avvalendosi dei poteri previsti dall'articolo 18
          del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  dagli
          uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per  territorio
          e dal Corpo della guardia di finanza. 
              2.  Relativamente  ai  depositi  fiscali,  gli   uffici
          dell'Agenzia delle dogane effettuano  gli  accertamenti  di
          cui al comma 1 su un numero annuo complessivo  di  campioni
          stabilito ai sensi dell'Allegato IV. 
              3. Ai fini degli accertamenti di  cui  al  comma  1  il
          prelievo dei campioni di combustibili si effettua: 
              a)  per  quanto  concerne  i  depositi   fiscali,   sui
          combustibili immagazzinati nel serbatoio in cui gli  stessi
          sono sottoposti ad  accertamento  volto  a  verificarne  la
          quantita' e le  qualita',  ai  fini  della  classificazione
          fiscale; 
              b) per quanto  concerne  i  depositi  commerciali,  sui
          combustibili immagazzinati nel serbatoio del deposito; 
              c) per quanto concerne gli impianti  di  distribuzione,
          sui combustibili erogati dalle pompe di distribuzione. 
              4. Gli accertamenti di cui ai  commi  1,  2  e  3  sono
          effettuati sulla base dei metodi di prova  e  nel  rispetto
          delle modalita' operative stabiliti dall'Allegato V. 
              5. L'accertamento delle infrazioni di cui  all'art.  9,
          commi 3, 4, 5 e 6, e' effettuato dagli uffici  dell'Agenzia
          delle dogane competenti per territorio e  dal  Corpo  della
          Guardia di finanza, utilizzando,  in  caso  di  analisi,  i
          metodi di prova stabiliti dall'allegato  V.  L'accertamento
          delle infrazioni di cui all'art. 9, comma 7, e'  effettuato
          da tali organi, dagli Ispettorati della navigazione interna
          e dai soggetti  a  tal  fine  individuati  dalla  normativa
          regionale; si applica quanto previsto dall'art. 296,  comma
          10, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
              5-bis. L'accertamento delle  infrazioni  agli  obblighi
          previsti ai commi 7 e  8  dell'art.  7-bis,  e'  effettuato
          dall'ISPRA.». 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  2011,   n.   55
          (Attuazione della direttiva  2009/30/CE,  che  modifica  la
          direttiva  98/70/CE,  per  quanto  riguarda  le  specifiche
          relative a benzina, combustibile diesel e gasolio,  nonche'
          l'introduzione di un  meccanismo  inteso  a  controllare  e
          ridurre le emissioni di gas a effetto  serra,  modifica  la
          direttiva 1999/32/CE  per  quanto  concerne  le  specifiche
          relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla
          navigazione interna e abroga la  direttiva  93/12/CEE),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2011, n. 97. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.