Art. 8 
 
 
     Infrastrutturazione fisica interna all'edificio ed accesso 
 
  1. I  proprietari  di  unita'  immobiliari,  o  il  condominio  ove
costituito in base alla legge, di edifici realizzati nel rispetto  di
quanto previsto dell'articolo  135-bis  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  o  comunque  successivamente
equipaggiati secondo quanto previsto da tale disposizione,  hanno  il
diritto, ed  ove  richiestone,  l'obbligo,  di  soddisfare  tutte  le
richieste ragionevoli di accesso presentate  da  operatori  di  rete,
secondo termini e condizioni eque e non  discriminatorie,  anche  con
riguardo al prezzo. Laddove un condominio anche di edifici  esistenti
realizzi da se' un impianto multiservizio in fibra ottica e un  punto
di accesso in conformita' a quanto previsto  dal  precitato  articolo
135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380,  divenendone  titolare,  ha  il  diritto  ed  ove   richiestone,
l'obbligo, di soddisfare tutte le richieste  ragionevoli  di  accesso
presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque  e
non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, gli operatori  di  rete
hanno il diritto di installare la loro rete a proprie spese, fino  al
punto di accesso. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, se la  duplicazione  e'
tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il  profilo  economico,
gli operatori di rete hanno il diritto di accedere all'infrastruttura
fisica interna all'edificio esistente allo scopo  di  installare  una
rete di comunicazione elettronica ad alta velocita'. 
  4. In assenza di un'infrastruttura interna all'edificio predisposta
per l'alta velocita', gli operatori di rete hanno il diritto  di  far
terminare la propria rete nella sede dell'abbonato, a  condizione  di
aver ottenuto l'accordo dell'abbonato e purche' provvedano a  ridurre
al minimo l'impatto sulla proprieta' privata di terzi. 
  5. Se non viene raggiunto un accordo sull'accesso di cui  ai  commi
1, 3 e 4 entro due mesi dalla data  di  ricevimento  della  richiesta
formale di accesso, ciascuna delle parti ha il diritto di  rivolgersi
all'organismo nazionale di cui all'articolo 9. 
  6. Il presente articolo non pregiudica il diritto di proprieta' del
proprietario  del  punto  di  accesso  o  dell'infrastruttura  fisica
interna all'edificio nei casi in cui il titolare del diritto di usare
tale infrastruttura o punto di accesso non ne  sia  il  proprietario,
ne' il diritto di proprieta' di terzi, quali i proprietari di terreni
e i proprietari di edifici. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Il  testo  dell'articolo  135-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380  citato
          nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              "Art. 135-bis. Norme per l'infrastrutturazione digitale
          degli edifici 
              1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per  i  quali
          le domande di autorizzazione edilizia sono presentate  dopo
          il  1°  luglio  2015   devono   essere   equipaggiati   con
          un'infrastruttura  fisica  multiservizio  passiva   interna
          all'edificio, costituita da adeguati spazi  installativi  e
          da impianti di comunicazione ad  alta  velocita'  in  fibra
          ottica fino ai punti terminali di rete. Lo  stesso  obbligo
          si applica, a decorrere dal 1°  luglio  2015,  in  caso  di
          opere  che  richiedano  il  rilascio  di  un  permesso   di
          costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1,  lettera  c).
          Per    infrastruttura    fisica    multiservizio    interna
          all'edificio si intende il  complesso  delle  installazioni
          presenti  all'interno  degli  edifici  contenenti  reti  di
          accesso cablate in fibra ottica con  terminazione  fissa  o
          senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a
          banda ultralarga  e  di  connettere  il  punto  di  accesso
          dell'edificio con il punto terminale di rete. 
              2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per  i  quali
          le domande di autorizzazione edilizia sono presentate  dopo
          il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di
          accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere  dal  1°
          luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione  profonda
          che richiedano il rilascio di un permesso di  costruire  ai
          sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende  il
          punto   fisico,   situato   all'interno    o    all'esterno
          dell'edificio e  accessibile  alle  imprese  autorizzate  a
          fornire reti pubbliche di comunicazione,  che  consente  la
          connessione  con  l'infrastruttura   interna   all'edificio
          predisposta per i servizi di  accesso  in  fibra  ottica  a
          banda ultralarga. 
              3. Gli edifici equipaggiati in conformita' al  presente
          articolo  possono  beneficiare,  ai  fini  della  cessione,
          dell'affitto o della vendita dell'immobile,  dell'etichetta
          volontaria e non vincolante di 'edificio  predisposto  alla
          banda larga'. Tale etichetta e' rilasciata  da  un  tecnico
          abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma  2,
          lettera b), del regolamento di cui al decreto del  Ministro
          dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e  secondo
          quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.".