Art. 8 
 
 
   (Esclusione di attivita' direttamente esposte alla concorrenza) 
 
  1.  Gli  appalti  destinati  a   permettere   lo   svolgimento   di
un'attivita' di cui agli  articoli  da  115  a  121,  i  concorsi  di
progettazione organizzati per il  perseguimento  di  tale  attivita',
nonche' le concessioni aggiudicate da enti  aggiudicatori,  non  sono
soggetti al presente codice se l'attivita'  e'  direttamente  esposta
alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'attivita' puo'
costituire parte  di  un  settore  piu'  ampio  o  essere  esercitata
unicamente  in  determinate  parti  del  territorio   nazionale.   La
valutazione dell'esposizione alla concorrenza ai  fini  del  presente
codice viene effettuata dalla Commissione europea, tenendo conto  del
mercato delle attivita' in questione  e  del  mercato  geografico  di
riferimento, ai sensi dei commi 2 e  3.  Essa  lascia  impregiudicata
l'applicazione della normativa in materia di concorrenza. 
  2. Ai  fini  del  comma  1,  per  determinare  se  un'attivita'  e'
direttamente esposta alla concorrenza,  si  tiene  conto  di  criteri
conformi alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea in materia di concorrenza, tra i quali  possono  figurare  le
caratteristiche dei prodotti o servizi  interessati,  l'esistenza  di
prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul  versante
della domanda o dell'offerta, i prezzi e  la  presenza,  effettiva  o
potenziale, di piu' fornitori dei prodotti o servizi in questione. 
  3. Il mercato geografico  di  riferimento,  sulla  cui  base  viene
valutata l'esposizione alla concorrenza, e' costituito dal territorio
dove le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda
di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono
sufficientemente omogenee e che puo' essere  distinto  dai  territori
vicini, in particolare per condizioni  di  concorrenza  sensibilmente
diverse  da  quelle  che  prevalgono  in   quei   territori.   Questa
valutazione  tiene  conto  in  particolare  della  natura   e   delle
caratteristiche dei prodotti o servizi in  questione,  dell'esistenza
di ostacoli all'entrata o  di  preferenze  dei  consumatori,  nonche'
dell'esistenza, tra il territorio in  oggetto  e  quelli  vicini,  di
differenze notevoli sotto il profilo delle  quote  di  mercato  delle
imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi. 
  4. Ai fini del comma 1, sono mercati liberamente accessibili quelli
indicati  nell'allegato  VI  per  i  quali  sono  stati  adottati   i
provvedimenti attuativi. Se non  e'  possibile  presumere  il  libero
accesso  a  un  mercato  in  base  al  precedente  periodo,  si  deve
dimostrare che l'accesso al mercato in questione e' libero di fatto e
di diritto. 
  5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e  4  si
ritiene che una determinata attivita' sia direttamente  esposta  alla
concorrenza su mercati liberamente  accessibili,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il  Ministro  competente  per
settore, puo' richiedere alla Commissione europea di stabilire che le
disposizioni del presente codice non si applichino all'aggiudicazione
di appalti o all'organizzazione di concorsi di progettazione  per  il
perseguimento dell'attivita' in questione, nonche'  alle  concessioni
aggiudicate da enti aggiudicatori, informando la Commissione di tutte
le  circostanze  pertinenti,  in   particolare   delle   disposizioni
legislative,  regolamentari  o  amministrative  o  degli  accordi  in
relazione al rispetto delle condizioni di cui  al  comma  1,  nonche'
delle eventuali determinazioni assunte al  riguardo  dalle  Autorita'
indipendenti competenti. La richiesta puo' riguardare  attivita'  che
fanno parte di un settore piu' ampio o che sono esercitate unicamente
in determinate parti del territorio nazionale, se del caso  allegando
la posizione adottata dalla competente Autorita' indipendente. 
  6. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione europea
di  stabilire  l'applicabilita'  del  comma  1  ad  una   determinata
attivita'. Salvo che la richiesta  sia  corredata  da  una  posizione
motivata  e  giustificata,  adottata  dalla  Autorita'   indipendente
competente, che illustri  in  modo  approfondito  le  condizioni  per
l'eventuale  applicabilita'   del   citato   comma   1,   a   seguito
dell'informazione data dalla Commissione in  ordine  alla  richiesta,
l'Autorita'  di  cui  al  comma  5  comunica  alla   Commissione   le
circostanze indicate nel predetto comma. 
  7. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell'attivita'
di cui al comma 1 e i concorsi di progettazione  organizzati  per  il
perseguimento di tale attivita' e le concessioni aggiudicate da  enti
aggiudicatori non  sono  piu'  soggetti  al  presente  codice  se  la
Commissione europea: 
  a)   ha   adottato   un   atto   di   esecuzione   che   stabilisce
l'applicabilita' del comma 1, in conformita' al comma medesimo  entro
il termine previsto dall'allegato VII; 
  b) non ha adottato l'atto di esecuzione entro il  termine  previsto
dall'allegato di cui alla lettera a) del presente comma. 
  8. La richiesta presentata a norma dei commi  5  e  6  puo'  essere
modificata, con il consenso della Commissione europea, in particolare
per quanto riguarda le attivita' o l'area geografica interessate.  In
tal caso, per l'adozione dell'atto di esecuzione di cui al  comma  7,
si applica un nuovo termine,  calcolato  ai  sensi  del  paragrafo  1
dell'allegato VII, salvo  che  la  Commissione  europea  concordi  un
termine piu' breve con l'Autorita'  o  l'ente  aggiudicatore  che  ha
presentato la richiesta. 
  9. Se un'attivita' e' gia' oggetto di una procedura  ai  sensi  dei
commi 5,  6  e  8,  le  ulteriori  richieste  riguardanti  la  stessa
attivita', pervenute alla Commissione europea  prima  della  scadenza
del termine previsto per la prima domanda, non sono considerate  come
nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima richiesta.