Art. 8 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente capo si intendono per: 
  a) «investitore»: la persona  fisica,  l'imprenditore  individuale,
anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore  mortis
causa,  che  ha  acquistato  gli  strumenti  finanziari   subordinati
indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 (di seguito: «Legge di stabilita' per il 2016»),  nell'ambito  di
un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li  ha
emessi; 
  b) «Banca in liquidazione» o «Banca»:  la  Cassa  di  Risparmio  di
Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca  delle
Marche  S.p.a.  in  liquidazione  coatta  amministrativa,  la   Banca
popolare dell'Etruria e  del  Lazio  S.p.a.  in  liquidazione  coatta
amministrativa,  la  Cassa  di  risparmio   di   Chieti   S.p.a.   in
liquidazione coatta amministrativa; 
  c) «Nuova Banca»: la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la
Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca popolare dell'Etruria
e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di  risparmio  di  Chieti  S.p.a.,
istituite dall'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183; 
  d) «Fondo di solidarieta'»: il  Fondo  istituito  dall'articolo  1,
comma 855, della legge di stabilita' per il 2016; 
  e) «Fondo»: il Fondo Interbancario di  Tutela  dei  Depositi  quale
gestore del Fondo di solidarieta' di cui alla lettera d); 
  f) «prestazione dei  servizi  e  delle  attivita'  di  investimento
relativi  alla  sottoscrizione  o  al  collocamento  degli  strumenti
finanziari subordinati»: la prestazione di ciascuno  dei  servizi  ed
attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo  25-bis  del
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria di cui al decreto legislativo del 24  febbraio  1998,  n.
58, ove nella prestazione di tale servizi o attivita' sono  stati  in
qualsiasi forma e con qualsiasi modalita' acquistati  o  sottoscritti
dall'investitore  i  suddetti   strumenti   finanziari   subordinati,
nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione; 
  g) «MTS»: il Mercato telematico all'ingrosso dei  titoli  di  Stato
(MTS) gestito dalla Societa' per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS
S.p.A.