Art. 8 
 
          Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 8 del decreto  legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «Decorsi
detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai  sensi
dell'articolo 5.»; 
  b) dopo il comma 3 e' inserito  il  seguente:  «3-bis.  L'Autorita'
nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione  del  rischio
corruttivo, delle esigenze di semplificazione e  delle  richieste  di
accesso, determina, anche su proposta del Garante per  la  protezione
dei dati personali, i casi in cui la durata della  pubblicazione  del
dato e del documento puo' essere inferiore a 5 anni.». 
 
          Note all'art. 8: 
              Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato  decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  8.  (Decorrenza  e  durata   dell'obbligo   di
          pubblicazione) - 1. I documenti contenenti atti oggetto  di
          pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente
          sono  pubblicati  tempestivamente  sul  sito  istituzionale
          dell'amministrazione. 
              2. I documenti contenenti  altre  informazioni  e  dati
          oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi   della
          normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai
          sensi delle disposizioni del presente decreto. 
              3. I dati, le informazioni e  i  documenti  oggetto  di
          pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente
          sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1°
          gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  da  cui  decorre
          l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli  atti
          pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i  diversi
          termini previsti dalla normativa in materia di  trattamento
          dei dati personali e quanto  previsto  dagli  articoli  14,
          comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini,  i  relativi
          dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5. 
              3-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sulla base
          di una valutazione del rischio corruttivo,  delle  esigenze
          di semplificazione e delle richieste di accesso, determina,
          anche su proposta del Garante per la  protezione  dei  dati
          personali, i casi in cui la durata della pubblicazione  del
          dato e del documento puo' essere inferiore a 5 anni.».