Art. 8 
 
 
            Disposizioni particolari per alcune categorie 
                       di articoli pirotecnici 
 
  1. Gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non  piu'
suscettibili di uso per le finalita' cui sono destinati e  i  rifiuti
derivanti  dall'utilizzo  presenti  a  bordo  delle   unita'   navali
rientranti nel campo di applicazione di cui  alla  legge  6  febbraio
2006, n. 57 di adesione al Protocollo del 1997 di  emendamento  della
Convenzione  internazionale  per  la  prevenzione   dell'inquinamento
causato da navi del 1973, come modificata dal  Protocollo  del  1978,
con allegato VI ed appendici, fatto a Londra il  26  settembre  1997,
devono essere  gestiti  in  modo  separato  dagli  ulteriori  rifiuti
presenti a bordo, ai sensi dell'annesso V alla stessa Convenzione. 
  2.  Gli  articoli  pirotecnici  per  autoveicoli,  qualora  rimossi
durante  le  operazioni  di  trattamento  dei  veicoli   fuori   uso,
costituiscono rifiuti da pirotecnici. Il loro smaltimento e' a carico
dei gestori dei centri di raccolta di cui all'articolo  3,  comma  1,
lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. 
  3. I dispositivi di cui al comma 2 sono neutralizzati  prima  della
rimozione dagli autoveicoli a  fine  vita  e  depositati  presso  gli
stessi centri di raccolta, al fine di essere  avviati  al  successivo
smaltimento. E'  fatto  divieto  di  attivare  tali  dispositivi  nei
suddetti centri di raccolta. Gli articoli pirotecnici per autoveicoli
rimossi durante le attivita'  di  riparazione  e  manutenzione  degli
autoveicoli sono raccolti e smaltiti come rifiuti da pirotecnici, con
oneri a carico del soggetto che svolge tali attivita'. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  La  legge  6  febbraio  2006,  n.  57  (Adesione  al
          Protocollo  del  1997  di  emendamento  della   Convenzione
          internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato
          da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del  1978,
          con  Allegato  VI  ed  Appendici,  fatto  a  Londra  il  26
          settembre 1997), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  2
          marzo 2006, n. 51, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 209 del 2003: 
              «Art. 3. (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si intende per: 
                a) "veicoli", i veicoli a  motore  appartenenti  alle
          categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte  A,  della
          direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a  motore  a  tre  ruote
          come definiti dalla direttiva  2002/24/CE,  con  esclusione
          dei tricicli a motore; 
                b) "veicolo  fuori  uso",  un  veicolo  di  cui  alla
          lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai  sensi
          dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22, e successive modifiche; 
                c) "detentore" il proprietario del  veicolo  o  colui
          che lo detiene a qualsiasi titolo; 
                d)  "produttore",  il  costruttore  o  l'allestitore,
          intesi come  detentori  dell'omologazione  del  veicolo,  o
          l'importatore professionale del veicolo stesso; 
                e) "prevenzione", i provvedimenti volti a ridurre  la
          quantita' e la pericolosita'  per  l'ambiente  del  veicolo
          fuori  uso  e  dei  materiali  e  delle  sostanze  che   lo
          compongono; 
                f) "trattamento", le attivita' di messa in sicurezza,
          di  demolizione,  di   pressatura,   di   tranciatura,   di
          frantumazione,  di  recupero  o  di  preparazione  per   lo
          smaltimento dei rifiuti frantumati, nonche' tutte le  altre
          operazioni  eseguite  ai  fini   del   recupero   o   dello
          smaltimento del veicolo fuori uso  e  dei  suoi  componenti
          effettuate, dopo la consegna dello stesso  veicolo,  presso
          un impianto di cui alla lettera o)); 
                g)  "messa  in  sicurezza",  le  operazioni  di   cui
          all'allegato I, punto 5; 
                h) "demolizione", le operazioni di  cui  all'allegato
          I, punto 6; 
                i)  "pressatura",  le   operazioni   di   adeguamento
          volumetrico del veicolo gia' sottoposto alle operazioni  di
          messa in sicurezza e di demolizione; 
                l) "tranciatura", le operazioni di cesoiatura; 
                m)  "frantumatore",  un  dispositivo  impiegato   per
          ridurre in pezzi e in frammenti il veicolo gia'  sottoposto
          alle operazioni di messa in  sicurezza  e  di  demolizione,
          allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili; 
                n) "frantumazione", le operazioni per la riduzione in
          pezzi o in frammenti,  tramite  frantumatore,  del  veicolo
          gia' sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e  di
          demolizione, allo scopo  di  ottenere  residui  di  metallo
          riciclabili,  separandoli  dalle   parti   non   metalliche
          destinate   al   recupero,   anche   energetico,   o   allo
          smaltimento; 
                o) "impianto di trattamento", impianto autorizzato ai
          sensi degli articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n.
          22 del 1997 presso il quale sono effettuate tutte o  alcune
          delle attivita' di trattamento di cui alla lettera f); 
                p) "centro di raccolta", impianto di  trattamento  di
          cui alla lettera o), autorizzato ai sensi degli articoli 27
          e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997,  che  effettua
          almeno le operazioni relative alla messa  in  sicurezza  ed
          alla demolizione del veicolo fuori uso; 
                q) "reimpiego", le operazioni in virtu' delle quali i
          componenti di un veicolo fuori  uso  sono  utilizzati  allo
          stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti; 
                r) "riciclaggio", il ritrattamento, in un processo di
          produzione, dei materiali di rifiuto per la  loro  funzione
          originaria  o  per  altri  fini,  escluso  il  recupero  di
          energia. Per recupero di energia si intende  l'utilizzo  di
          rifiuti  combustibili  quale  mezzo  per  produrre  energia
          mediante incenerimento diretto con o senza  altri  rifiuti,
          ma con recupero del calore; 
                s)  "recupero",  le  pertinenti  operazioni  di   cui
          all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997; 
                t) "smaltimento", le  pertinenti  operazioni  di  cui
          all'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997; 
                u)   "operatori   economici",   i    produttori,    i
          distributori,  gli  operatori  addetti  alla  raccolta,  le
          compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese
          di  demolizione,  di   frantumazione,   di   recupero,   di
          riciclaggio  e  gli  altri  operatori  che  effettuano   il
          trattamento  di  un  veicolo  fuori  uso  e  dei   relativi
          componenti e materiali; 
                v)   "sostanza   pericolosa":   le    sostanze    che
          corrispondono ai criteri di una  delle  seguenti  classi  o
          categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento
          (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del  16  dicembre  2008,  relativo  alla   classificazione,
          all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e  delle
          miscele: 
                  1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7,  2.8
          tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie  1  e  2,  2.14
          categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; 
                  2) classi di pericolo da 3.1  a  3.6,  3.7  effetti
          nocivi sulla funzione sessuale  e  la  fertilita'  o  sullo
          sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici,  3.9
          e 3.10; 
                  3) classe di pericolo 4.1; 
                  4) classe di pericolo 5.1; 
                z)  "informazioni  per  la  demolizione",  tutte   le
          informazioni necessarie per il  trattamento  appropriato  e
          compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso. 
              (Omissis).».