Art. 8 Identificazione delle partite 1. Chiunque utilizza recipienti di stoccaggio del prodotto che non riportano in maniera chiara e leggibile la categoria dell'olio, le indicazioni di cui agli articoli 4 e, se utilizzate, 5, lettere a), b) ed e), del regolamento (UE) n. 29/2012, nonche' privi: a) di un codice identificativo; b) della indicazione della capacita' totale; c) di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantita' dell'olio contenuto; e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. 2. Alla medesima sanzione e' soggetto chi non identifica le partite di olio confezionate, ma non ancora etichettate, mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacita', la categoria dell'olio, le indicazioni di cui agli articoli 4 e, se utilizzate, 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti normativi al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 si veda nelle note alle premesse.