Art. 8
Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo
1. L'autorita' che ha formato l'atto pubblico e' competente al
rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per
l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione
europea.
2. In ogni caso in cui l'autorita' che ha formato l'atto pubblico
sia stata soppressa o sostituita, provvede l'autorita' nominata in
sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al
rilascio delle loro copie, estratti e certificati.