Art. 8 Cooperazione amministrativa 1. Al fine di realizzare un'efficace cooperazione amministrativa, l'Ispettorato nazionale del lavoro risponde tempestivamente alle motivate richieste di informazione delle autorita' richiedenti ed esegue i controlli e le ispezioni ivi comprese le indagini sui casi di inadempienza o violazione della normativa applicabile al distacco dei lavoratori. 2. Le richieste comprendono anche le informazioni relative al possibile recupero di una sanzione amministrativa, o alla notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che la irroga e possono includere l'invio di documenti e informazioni circa la legalita' dello stabilimento e la buona condotta del prestatore di servizi. 3. Al fine di consentire all'autorita' competente di fornire una risposta alle richieste di cui ai commi 1 e 2, i destinatari della prestazione di servizi stabiliti in Italia comunicano all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie. 4. Lo scambio delle informazioni avviene tramite il sistema di informazione del mercato interno, di seguito IMI, o per via telematica nel rispetto dei seguenti termini: a) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta nei casi urgenti, che richiedano la consultazione di registri. Le ragioni di urgenza sono espressamente indicate nella richiesta unitamente agli elementi idonei a comprovarla; b) entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta in tutti gli altri casi. 5. L'Ispettorato nazionale del lavoro puo' applicare gli accordi e le intese bilaterali relativi alla cooperazione amministrativa al fine di accertare e monitorare le condizioni applicabili ai lavoratori distaccati, fermo restando l'utilizzo, per quanto possibile, di IMI, per lo scambio delle informazioni. 6. Nel caso in cui vi siano obiettive difficolta' a rispondere alla richiesta di informazioni o ad eseguire i controlli e le ispezioni nei termini espressamente previsti nella richiesta, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne fornisce tempestiva comunicazione all'autorita' richiedente al fine di individuare una soluzione. 7. Nel caso in cui l'autorita' competente ravvisi casi di irregolarita', si attiva senza ritardo affinche' tutte le informazioni pertinenti siano trasmesse tramite IMI allo Stato membro interessato. 8. La richiesta di informazioni non e' ostativa all'adozione di misure atte a prevenire possibili violazioni delle disposizioni del presente decreto. 9. La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca con le autorita' competenti di altri Stati membri e' svolta a titolo gratuito. Le informazioni sono utilizzate esclusivamente in relazione alle richieste cui si riferiscono.