Art. 8 
 
Modifica all'articolo 35 della legge 24 novembre  2000,  n.  340,  in
  materia di controversie riguardanti i masi chiusi 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge  24  novembre  2000,  n.
340, e' sostituito dal seguente: 
  «2. Chi intende  proporre  in  giudizio  una  domanda  relativa  al
diritto a un adeguato mantenimento vita natural  durante  secondo  le
condizioni di vita locali e la capacita' produttiva del maso  chiuso,
alla successione suppletoria, all'integrazione della quota  riservata
ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui  il  maso
chiuso cada in successione,  oppure  all'usucapione  del  diritto  di
proprieta' di un maso chiuso o di parte di esso e' tenuto ad esperire
il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11  del  decreto
legislativo 1º  settembre  2011,  n.  150,  in  cui  la  Ripartizione
agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita
all'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della
domanda si applica l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  35  della  legge  24
          novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la  delegificazione
          di  norme  e  per  la   semplificazione   di   procedimenti
          amministrativi - legge di semplificazione 1999), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre  2000,  n.  275,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 35 (Controversie in materia di masi chiusi). - 1.
          In  tutte  le  controversie  in  materia  di  masi   chiusi
          concernenti  la  determinazione  dell'assuntore  del   maso
          chiuso e la determinazione  del  prezzo  di  assunzione  si
          osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo  IV
          del libro  secondo  del  codice  di  procedura  civile.  Il
          tentativo  di  conciliazione  previsto  dall'art.  410  del
          codice  di  procedura  civile  e'  esperito  dinanzi   alla
          Ripartizione  agricoltura  della  provincia   autonoma   di
          Bolzano. 
              2.  Chi  intende  proporre  in  giudizio  una   domanda
          relativa al diritto a un adeguato mantenimento vita natural
          durante secondo le condizioni di vita locali e la capacita'
          produttiva del maso chiuso, alla  successione  suppletoria,
          all'integrazione della quota  riservata  ai  legittimari  o
          alla divisione ereditaria, nei casi in cui il  maso  chiuso
          cada in successione, oppure all'usucapione del  diritto  di
          proprieta' di un maso chiuso o di parte di esso  e'  tenuto
          ad  esperire  il  tentativo  di  conciliazione   ai   sensi
          dell'art. 11 del decreto legislativo 1o settembre 2011,  n.
          150, in cui la  Ripartizione  agricoltura  della  provincia
          autonoma di Bolzano si intende  sostituita  all'ispettorato
          provinciale  dell'agricoltura.  Alla   proposizione   della
          domanda si applica  l'art.  5,  comma  1-bis,  del  decreto
          legislativo   4   marzo   2010,   n.   28,   e   successive
          modificazioni. 
              3. Tutti  gli  atti,  i  documenti  e  i  provvedimenti
          relativi ai  procedimenti,  anche  esecutivi,  cautelari  e
          tavolari relativi alle  controversie  in  materia  di  masi
          chiusi, nonche' quelli  relativi  all'assunzione  del  maso
          chiuso, in seguito  all'apertura  della  successione,  sono
          esenti dall'imposta di bollo, di registro,  da  ogni  altra
          imposta e tassa e dal contributo unificato. 
              3-bis. Le disposizioni del comma 3 si applicano  per  i
          periodi di imposta per i quali non siano ancora  scaduti  i
          termini di accertamento e di  riscossione  ai  sensi  della
          normativa vigente.». 
              - Il testo del decreto legislativo 1°  settembre  2011,
          n. 150 (Disposizioni complementari al codice  di  procedura
          civile  in  materia  di  riduzione  e  semplificazione  dei
          procedimenti civili di cognizione, ai  sensi  dell'art.  54
          della legge 18 giugno 2009, n.  69),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2011, n. 220. 
              - Il testo del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28
          (Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
          in materia di  mediazione  finalizzata  alla  conciliazione
          delle controversie civili  e  commerciali),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53.