Art. 8 
 
                       Tavolo di coordinamento 
 
  1. Ai fini di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, le funzioni e la composizione  del  Tavolo  permanente  di
coordinamento,  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 17 dicembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2013, di seguito  denominato
«Tavolo», sono integrate secondo i seguenti criteri: 
    a) il Tavolo svolge i seguenti compiti: 
      1) formulazione di proposte e pareri relativi alla gestione del
Fondo  per  la  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle  persone
indigenti e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, di  beni
e servizi, nonche' a progetti innovativi finalizzati alla limitazione
degli sprechi; 
      2) formulazione di proposte per lo sviluppo  di  iniziative  di
informazione e di sensibilizzazione alla donazione e al  recupero  di
eccedenze alimentari nonche' per la promozione e la conoscenza  degli
strumenti,  anche  di  natura  fiscale,  in  materia  di   erogazioni
liberali; 
      3) formulazione di proposte per la definizione di provvedimenti
relativi  a  specifici  incentivi  per  i  soggetti  coinvolti  nella
donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari e
nella donazione di denaro, beni e servizi; 
      4) svolgimento di attivita' di monitoraggio delle  eccedenze  e
degli sprechi alimentari; 
      5) promozione di progetti innovativi e studi  finalizzati  alla
limitazione degli sprechi alimentari e  all'impiego  delle  eccedenze
alimentari, con particolare riferimento alla loro  destinazione  agli
indigenti; 
      6) formulazione di proposte per favorire la  messa  in  rete  e
l'aggregazione delle  iniziative  promosse  da  soggetti  pubblici  e
privati che distribuiscono derrate alimentari agli indigenti su  base
territoriale; 
    b) il Tavolo e' composto da: 
      1) tre rappresentanti del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, ad uno dei quali e' attribuito il compito  di
presiedere i lavori; 
      2)  due  rappresentanti  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
politiche sociali; 
      3)  un  rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
      4) un rappresentante del Ministero della salute; 
      5) due  rappresentanti  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare,  di  cui  uno  facente  parte  del
Comitato tecnico scientifico per l'implementazione e lo sviluppo  del
Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti; 
      6) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; 
      7)  quattro   rappresentanti   designati   dalle   associazioni
comparativamente piu' rappresentative della distribuzione; 
      8)  un  rappresentante  di  ognuno  degli  enti  ed   organismi
caritativi iscritti  nell'Albo  istituito  presso  l'Agenzia  per  le
erogazioni  in  agricoltura  (AGEA)  ai  fini  dell'assegnazione  dei
prodotti alimentari; 
      9)   tre   rappresentanti    designati    dalle    associazioni
comparativamente piu'  rappresentative  della  trasformazione,  anche
artigianale, e dell'industria agroalimentare; 
      10)   due   rappresentanti   designati    dalle    associazioni
comparativamente  piu'  rappresentative  della  somministrazione   al
pubblico di alimenti e bevande, di cui uno  in  rappresentanza  della
ristorazione collettiva; 
      11) due rappresentanti designati dalle associazioni agricole; 
      12) due rappresentanti designati dalle regioni e dalle province
autonome; 
      13) due rappresentanti dell'Associazione nazionale  dei  comuni
italiani (ANCI); 
      14)   due   rappresentanti   designati    dalle    associazioni
comparativamente  piu'  rappresentative  dei  mercati  agroalimentari
all'ingrosso; 
      15) un rappresentante della cooperazione agricola. 
  2. Le attivita' del Tavolo sono rese pubbliche  nel  sito  internet
del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e
costituiscono oggetto di una relazione annuale alle Camere. 
  3. La partecipazione al Tavolo non da' luogo alla corresponsione di
compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di   spese
comunque denominati. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'art. 58  del  decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti  per  la  crescita  del
          Paese), e' il seguente: 
              "Art. 58 
              (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari  alle
          persone indigenti) 
              1. E' istituito presso l'Agenzia per le  erogazioni  in
          agricoltura un fondo per  l'efficientamento  della  filiera
          della produzione e dell'erogazione e per  il  finanziamento
          dei  programmi  nazionali  di  distribuzione   di   derrate
          alimentari alle  persone  indigenti  nel  territorio  della
          Repubblica italiana. Le derrate alimentari sono distribuite
          agli  indigenti   mediante   organizzazioni   caritatevoli,
          conformemente alle modalita' previste dal Regolamento  (CE)
          n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. 
              2. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per  la
          cooperazione   internazionale   e   l'integrazione,   viene
          adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il  programma
          annuale di distribuzione che  identifica  le  tipologie  di
          prodotto,  le  organizzazioni   caritatevoli   beneficiarie
          nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle
          erogazioni  liberali  e  donazioni  fornite  da  parte   di
          soggetti privati e tese ad incrementare  le  dotazioni  del
          Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si
          applicano le disposizioni di cui all'art.  13  del  decreto
          legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 
              3. Gli operatori della filiera  agroalimentare  possono
          destinare all'attuazione del programma annuale  di  cui  al
          comma  2  derrate  alimentari,  a  titolo   di   erogazioni
          liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia  per  le
          erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi  casi
          si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto
          legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 
              4. L'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura  e'  il
          soggetto responsabile dell'attuazione del programma di  cui
          al comma 2. 
              5. Ai fini del reperimento  sul  mercato  dei  prodotti
          identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per
          le erogazioni  in  agricoltura  opera  secondo  criteri  di
          economicita' dando preferenza,  a  parita'  di  condizioni,
          alle forniture  offerte  da  organismi  rappresentativi  di
          produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione
          europea.".