Art. 8 
 
                      Modifiche all'articolo 7 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1.  L'articolo  7  del  decreto  legislativo  n.  82  del  2005  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 7. (Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza). -
1. I soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  provvedono  alla
riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base  di
una preventiva analisi delle reali esigenze dei soggetti giuridici  e
rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel  rispetto
delle disposizioni del presente Codice e degli standard e livelli  di
qualita' anche in termini di fruibilita', accessibilita',  usabilita'
e tempestivita', stabiliti con le regole tecniche di cui all'articolo
71. 
  2. Gli  standard  e  i  livelli  di  qualita'  sono  periodicamente
aggiornati dall'AgID tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e degli
standard  di  mercato  e  resi  noti  attraverso   pubblicazione   in
un'apposita area del sito web istituzionale della medesima Agenzia. 
  3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo  2,  comma
2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla
qualita',  anche  in  termini  di   fruibilita',   accessibilita'   e
tempestivita', del servizio reso all'utente stesso e  pubblicano  sui
propri  siti  i  dati  risultanti,  ivi  incluse  le  statistiche  di
utilizzo. 
  4. In  caso  di  violazione  degli  obblighi  di  cui  al  presente
articolo, gli  interessati  possono  agire  in  giudizio,  anche  nei
termini e con le  modalita'  stabilite  nel  decreto  legislativo  20
dicembre 2009, n. 198.».