Art. 8
Partecipazione delle parti sociali
1. La partecipazione delle parti sociali, ai sensi dell'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, avviene attraverso
la consultazione, almeno una volta all'anno, da parte del Comitato di
cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale sui
contenuti, elaborati come dati anonimi e aggregati, di cui
all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) c) e d) del presente decreto.
2. La partecipazione delle parti sociali si esplica, altresi',
attraverso la periodica consultazione dei dati di cui al comma 1 del
presente articolo, nell'ambito dei Comitati di coordinamento
regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del
2008.
Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti e munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 25 maggio 2016
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute
e del Min. lavoro, registrazione n. 3653
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'articolo 8, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2008, si vedano le note alle
premesse.
- Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, si vedano le note all'articolo
5.
- Per il testo dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, si vedano le note all'articolo
3.