Art. 8 Partecipazione delle parti sociali 1. La partecipazione delle parti sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, avviene attraverso la consultazione, almeno una volta all'anno, da parte del Comitato di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale sui contenuti, elaborati come dati anonimi e aggregati, di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) c) e d) del presente decreto. 2. La partecipazione delle parti sociali si esplica, altresi', attraverso la periodica consultazione dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ambito dei Comitati di coordinamento regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti e munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 25 maggio 2016 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registrazione n. 3653
Note all'art. 8: - Per il testo dell'articolo 8, comma 5, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, si vedano le note all'articolo 5. - Per il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, si vedano le note all'articolo 3.