Art. 8 
 
 
                     Fatturazione e liquidazione 
 
  1. A seguito  dell'accettazione  del  buono  di  spesa  al  momento
dell'acquisto  secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo  2,   e'
riconosciuto un credito di pari  importo  al  soggetto  registrato  e
inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il  buono
di spesa  medesimo.  Il  credito  e'  registrato  nell'apposita  area
disponibile sulla piattaforma dedicata. 
  2. In seguito ad emissione  di  fattura  elettronica,  il  soggetto
ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato.
A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area
disponibile sulla piattaforma  informatica  dedicata,  nonche'  dalla
piattaforma    di    fatturazione    elettronica    della    pubblica
amministrazione,  provvede  al  riscontro  delle   fatture   e   alla
liquidazione delle stesse.