Art. 8
Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017
1. Per l'anno scolastico 2016/2017 i dirigenti degli Uffici
scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni
scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono stati
dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali
eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di
emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di
consentire la regolare prosecuzione delle attivita' didattiche e
amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni
per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste al
comma 2. Inoltre i medesimi dirigenti possono:
a) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessita'
aggiuntive, ulteriori posti, da attivare sino al termine
dell'attivita' didattica dell'anno scolastico 2016/2017, ai sensi
dell'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
nonche' di personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA);
b) assegnare alle cattedre i docenti, gli ATA e gli educatori o,
per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o
totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate, in
deroga alle procedure e ai termini previsti dall'articolo 1, commi 66
e successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'articolo 455,
comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.
Tali assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo
regionale di lavoro, da sottoscrivere entro 7 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, al fine di salvaguardare, ove
possibile, la continuita' didattica.
2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, e' autorizzata la
spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016 ed euro 15 milioni nell'anno
2017. Dette somme sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali
interessati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e costituiscono limite di spesa per
le attivita' di cui al comma 1. Per l'adozione del decreto di
riparto, i termini di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili fino a
7 giorni in presenza di motivate esigenze; e' in ogni caso fatto
salvo il disposto dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
entro il 31 maggio 2017 provvede al monitoraggio delle spese di cui
al comma 1 del personale docente, amministrativo, tecnico e
ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato entro il mese successivo. Nel caso in cui si
verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse
iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni
scolastiche e quelle relative al pagamento delle spese per il
personale supplente.
4. Per l'anno scolastico 2016/2017, i dirigenti scolastici delle
istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 1, possono
individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo
restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la priorita'
a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare i
contratti offerti dall'istituzione scolastica. Al fine di acquisire
la preventiva disponibilita' ad accettare i posti di cui al presente
comma, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui
all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, pubblicano sul proprio sito istituzionale apposito bando con
specifica della tempistica di presentazione delle relative domande.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 15 milioni nel 2017, si provvede:
a) quanto ad euro 5 milioni nel 2016, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota afferente al
funzionamento;
b) quanto ad euro 15 milioni nel 2017, mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13
luglio 2015, n. 107.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.