Articolo 8 Composizione dei collegi del tribunale di primo grado 1. I collegi del tribunale di primo grado hanno una composizione multinazionale. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo e l'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), essi si riuniscono in una formazione di tre giudici. 2. I collegi di una divisione locale di uno Stato membro contraente in cui, per un periodo di tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono stati avviati in media meno di cinquanta procedimenti relativi a brevetti per anno civile, si riuniscono in una formazione di un giudice qualificato sotto il profilo giuridico avente la cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale in questione e di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico che non hanno la cittadinanza dello Stato membro contraente interessato e che sono assegnati dal pool di giudici caso per caso conformemente all'articolo 18, paragrafo 3. 3. In deroga al paragrafo 2, i collegi di una divisione locale in uno Stato membro contraente nel quale, per un periodo di tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono stati avviati in media cinquanta o piu' procedimenti relativi a brevetti per anno civile, si riuniscono in una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale in questione e di un giudice qualificato sotto il profilo giuridico che non ha la cittadinanza dello Stato membro contraente interessato, assegnato dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3. Detto terzo giudice esercita le proprie funzioni presso la divisione locale per un lungo periodo, ove sia necessario per l'efficiente funzionamento delle divisioni aventi un carico di lavoro elevato. 4. I collegi di una divisione regionale si riuniscono in una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico, scelti in un elenco regionale di giudici, che hanno la cittadinanza degli Stati membri contraenti interessati, e di un giudice qualificato sotto il profilo giuridico che non ha la cittadinanza degli Stati membri contraenti interessati e che e' assegnato dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3. 5. Su richiesta di una delle parti, il collegio di una divisione locale o regionale chiede al presidente del tribunale di primo grado di assegnare dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, un ulteriore giudice qualificato sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione. Inoltre, il collegio di una divisione locale o regionale, previa audizione delle parti, puo' presentare tale richiesta di propria iniziativa, ove lo ritenga opportuno. Nei casi in cui tale giudice qualificato sotto il profilo tecnico e' assegnato, nessun altro giudice qualificato sotto il profilo tecnico puo' essere assegnato a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a). 6. I collegi della divisione centrale si riuniscono in una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la cittadinanza di Stati membri contraenti differenti e di un giudice qualificato sotto il profilo tecnico, assegnato dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione. Tuttavia, i collegi della divisione centrale che si occupano delle azioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), si riuniscono in una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la nazionalita' di Stati membri contraenti differenti. 7. In deroga ai paragrafi da 1 a 6 e conformemente al regolamento di procedura, le parti possono convenire che la loro causa sia giudicata da un unico giudice qualificato sotto il profilo giuridico. 8. I collegi del tribunale di primo grado sono presieduti da un giudice qualificato sotto il profilo giuridico.