Art. 8 
 
 
             Valorizzazione delle sale cinematografiche 
 
  1.  La  dichiarazione  di   interesse   culturale   particolarmente
importante di cui all'articolo 10, comma 3, lettera  d),  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  e  successive  modificazioni,  puo'  avere  ad
oggetto anche sale cinematografiche e sale d'essai. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
introdurre previsioni dirette a determinare  la  non  modificabilita'
della destinazione d'uso dei beni di cui al comma 1. A  tal  fine  e'
definita in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, un'apposita intesa diretta a stabilire le modalita'  e
gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni  e  i
comuni  concorrono  nel  conseguimento  delle  finalita'  di  cui  al
presente articolo. 
 
          Note all'art. 8: 
              Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3,  lettera
          d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio), pubblicato nella Gazz.
          Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: 
              Art. 10. 
              (Omissis). 
              le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che
          rivestono un interesse, particolarmente importante a  causa
          del loro riferimento  con  la  storia  politica,  militare,
          della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica,
          dell'industria e della  cultura  in  genere,  ovvero  quali
          testimonianze   dell'identita'   e   della   storia   delle
          istituzioni pubbliche, collettive o religiose; 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  (  Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto
          1997, n. 202: 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".