Art. 8 Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo 1. Il Ministero istituisce uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viticolo, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2. Ogni unita' vitata idonea alla produzione di uva da vino deve essere iscritta nello schedario viticolo. 3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1ยบ marzo di ogni anno l'amministrazione competente presenta alla Commissione europea un inventario aggiornato del potenziale produttivo. 4. Lo schedario viticolo e' gestito dalle regioni secondo modalita' concordate nell'ambito dei servizi del SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale. 5. Ai vigneti iscritti nello schedario viticolo e' attribuita l'idoneita' alla produzione di uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT, sulla base degli elementi tecnici delle unita' vitate, fatte salve le disposizioni dell'articolo 39, comma 3. I dati presenti nello schedario viticolo, validati dalle regioni, non possono essere oggetto di modifica grafica o alfanumerica, salvi i casi di errore evidente o colpa grave. Le regioni, in base ai disciplinari di produzione, individuano la modalita' di attribuzione dell'idoneita', anche in via provvisoria. 6. Le regioni rendono disponibili i dati dello schedario agli organi preposti ai controlli, compresi altri enti e organismi autorizzati preposti alla gestione e al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, nonche' ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 in riferimento alle singole denominazioni di competenza. 7. Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e' gestito nell'ambito dei servizi del SIAN. 8. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e gli organismi pagatori regionali, d'intesa con le regioni, adeguano le procedure di gestione e controllo, nonche' quelle di periodico aggiornamento degli usi del suolo nell'ambito del GIS, affinche' i dati relativi alle superfici vitate non siano compromessi. Eventuali modifiche allo schedario viticolo effettuate dall'amministrazione e non espressamente richieste dal produttore, pur senza effetto su pagamenti o sanzioni, devono essere a questo notificate entro il 31 luglio di ogni anno con effetto per la campagna vitivinicola successiva, anche al fine del corretto aggiornamento dei massimali di produzione delle uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT. 9. Con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per la verifica dell'idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti ai fini dell'iscrizione nello schedario per le relative DO e IG e le procedure informatiche per la gestione del sistema di autorizzazioni, prevedendo semplificazioni e automatismi in caso di reimpianto, nonche' per la gestione dei dati contenuti nello schedario anche ai fini della rivendicazione produttiva. 10. La resa massima di uva per ettaro delle unita' vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e IGP e' pari o inferiore a 50 tonnellate.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 1308/2013 si veda nelle note all'art. 2.