Art. 8 Divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette 1. E' vietato l'impianto di piante ospiti nelle zone infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori. 2. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale puo' autorizzare, in conformita' alle condizioni definite dal titolo X del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, l'impianto di piante ospiti a fini scientifici all'interno della zona di contenimento di cui all'art. 10, al di fuori della zona di cui all'art. 10, comma 2, lettera c).