Art. 8 
 
 
Assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate 
 
  1.  Il  Servizio  sanitario  nazionale  garantisce  attraverso   le
farmacie convenzionate la fornitura dei medicinali appartenenti  alla
classe a) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre  1993,
n.  537,  la  cui  erogazione  non  sia  affidata  direttamente  alle
strutture sanitarie regionali.  Limitatamente  ai  medicinali  aventi
uguale composizione in principi attivi, nonche'  forma  farmaceutica,
via di somministrazione, modalita'  di  rilascio,  numero  di  unita'
posologiche e dosaggio unitario uguali, la  fornitura  attraverso  le
farmacie e' assicurata fino alla concorrenza del  prezzo  piu'  basso
fra quelli dei farmaci disponibili  nel  normale  ciclo  distributivo
regionale; se per tale tipologia di medicinali l'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA) ha fissato il prezzo  massimo  di  rimborso  ai  sensi
dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e  tale  prezzo  e'
inferiore al piu' basso dei prezzi  dei  medicinali  considerati,  la
fornitura attraverso la farmacia e' assicurata fino a concorrenza del
prezzo massimo di rimborso. 
  2. Attraverso le medesime farmacie sono inoltre assicurati i  nuovi
servizi  individuati  dai  decreti  legislativi  adottati  ai   sensi
dell'art. 11, comma 1,  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  nel
rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio-sanitari e  nei
limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del  citato  art.
11, comma 1, lettera e).