Art. 8 
 
         Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari 
 
  1. All'articolo 76, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le  parole  «del  bene»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei beni». 
  (( 1-bis. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, dopo
il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
  «1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie  depositate
in catasto o  della  dichiarazione,  resa  dagli  intestatari,  della
conformita'  allo  stato  di  fatto  dei  dati  catastali   e   delle
planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformita' rilasciata da un
tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie
o dalla loro difformita' dallo stato di  fatto,  l'atto  puo'  essere
confermato anche da una sola delle parti  mediante  atto  successivo,
redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli  elementi
omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente  conseguente
a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10,  comma  3,  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 76  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602 (Disposizioni sulla riscossione  delle  imposte  sul
          reddito), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 76 (Espropriazione immobiliare) 
              1. Omissis 
              2. Il  concessionario  non  procede  all'espropriazione
          immobiliare se il valore  dei  beni,  determinato  a  norma
          dell'articolo 79 e diminuito  delle  passivita'  ipotecarie
          aventi priorita' sul credito per il quale  si  procede,  e'
          inferiore all'importo indicato nel comma 1.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 29 della  legge  27
          febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro sesto  del  codice
          civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento  alla
          introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle
          conservatorie dei registri  immobiliari),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 29. 1. Negli atti con cui si concede l'ipoteca  o
          di cui si chiede la trascrizione,  l'immobile  deve  essere
          designato anche con l'indicazione di almeno  tre  dei  suoi
          confini. 
              1-bis.  Gli  atti  pubblici  e  le  scritture   private
          autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la
          costituzione o lo  scioglimento  di  comunione  di  diritti
          reali su  fabbricati  gia'  esistenti,  ad  esclusione  dei
          diritti reali di garanzia, devono contenere, per le  unita'
          immobiliari   urbane,   a   pena   di    nullita',    oltre
          all'identificazione   catastale,   il   riferimento    alle
          planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione,  resa
          in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato  di
          fatto dei dati catastali e delle  planimetrie,  sulla  base
          delle  disposizioni  vigenti  in  materia   catastale.   La
          predetta   dichiarazione   puo'   essere   sostituita    da
          un'attestazione di conformita'  rilasciata  da  un  tecnico
          abilitato alla presentazione degli  atti  di  aggiornamento
          catastale. Prima della stipula dei predetti atti il  notaio
          individua gli intestatari  catastali  e  verifica  la  loro
          conformita' con le risultanze dei registri immobiliari. 
              1-ter. Se la mancanza del riferimento alle  planimetrie
          depositate in catasto o  della  dichiarazione,  resa  dagli
          intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati
          catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione  di
          conformita' rilasciata da un tecnico  abilitato  non  siano
          dipese dall'inesistenza  delle  planimetrie  o  dalla  loro
          difformita'  dallo  stato  di  fatto,  l'atto  puo'  essere
          confermato anche da una  sola  delle  parti  mediante  atto
          successivo, redatto nella stessa forma del precedente,  che
          contenga  gli   elementi   omessi.   L'atto   di   conferma
          costituisce atto direttamente conseguente a quello  cui  si
          riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del  decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23."