Art. 8 Termini di adeguamento 1. Gli standard di cui all'allegato 1, i requisiti di cui all'allegato 2 e gli indicatori di performance di cui all'allegato 4 trovano immediata applicazione. 2. Fermo restando che tutte le scuole gia' esistenti dovranno sottoporsi alla nuova procedura di accreditamento, l'Osservatorio nazionale proporra' l'accreditamento delle scuole laddove le stesse risultino adeguate rispetto agli standard, ai requisiti minimi di idoneita' e agli indicatori di performance. Limitatamente a situazioni suscettibili di miglioramento, verificabili previa presentazione di un piano di adeguamento da parte della singola scuola di specializzazione, l'Osservatorio nazionale, in alternativa all'immediata proposta di diniego di accreditamento, potra' concedere sino a un massimo di due anni per consentire l'adeguamento agli standard, ai requisiti minimi di idoneita' e agli indicatori di performance richiesti dal presente decreto. Nelle more dell'adeguamento potra' essere concesso un accreditamento provvisorio, fermo restando che l'accreditamento definitivo potra' essere conseguito al raggiungimento degli standard, dei requisiti e degli indicatori. Roma, 13 giugno 2017 Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca Fedeli Il Ministro della salute Lorenzin