Art. 8 
 
                       Termini di adeguamento 
 
  1.  Gli  standard  di  cui  all'allegato  1,  i  requisiti  di  cui
all'allegato 2 e gli indicatori di performance di cui all'allegato  4
trovano immediata applicazione. 
  2. Fermo restando che  tutte  le  scuole  gia'  esistenti  dovranno
sottoporsi alla nuova  procedura  di  accreditamento,  l'Osservatorio
nazionale proporra' l'accreditamento delle scuole laddove  le  stesse
risultino adeguate rispetto agli standard,  ai  requisiti  minimi  di
idoneita'  e  agli  indicatori  di   performance.   Limitatamente   a
situazioni  suscettibili  di   miglioramento,   verificabili   previa
presentazione di un piano  di  adeguamento  da  parte  della  singola
scuola di specializzazione, l'Osservatorio nazionale, in  alternativa
all'immediata proposta di diniego di accreditamento, potra' concedere
sino a un massimo di  due  anni  per  consentire  l'adeguamento  agli
standard, ai requisiti minimi  di  idoneita'  e  agli  indicatori  di
performance   richiesti   dal   presente    decreto.    Nelle    more
dell'adeguamento   potra'   essere   concesso    un    accreditamento
provvisorio, fermo restando che  l'accreditamento  definitivo  potra'
essere conseguito al raggiungimento degli standard, dei  requisiti  e
degli indicatori. 
    Roma, 13 giugno 2017 
 
                                        Il Ministro dell'istruzione   
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                  Fedeli              
Il Ministro della salute 
        Lorenzin