Art. 8 Disposizioni finali 1. Con successivi eventuali provvedimenti adottati con la medesima procedura del presente decreto sono ulteriormente disciplinati, ove occorra, criteri e modalita' per la successione nei rapporti giuridici esistenti. 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Provincie autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 4. Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2017 Il Ministro: Calenda Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 804