Art. 8 
 
Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica  e
  finanziamento Fondo occupazione 
 
  1. A seguito dell'attivita' di  monitoraggio  e  verifica  relativa
alla misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1 commi da  214  a
218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i benefici di cui al  citato
comma 214 sono riconosciuti nel  limite  di  16.294  soggetti  e  nel
limite massimo di 112,2 milioni di euro per  l'anno  2017,  di  167,4
milioni di euro per l'anno 2018, di 179,3 milioni di euro per  l'anno
2019, di 152,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 121,2  milioni  di
euro per l'anno 2021, di 86,3 milioni di euro  per  l'anno  2022,  di
53,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 27,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, di  3,1  milioni
di euro per l'anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l'anno  2027,  di
0,8 milioni di euro per l'anno 2028,  di  0,2  milioni  di  euro  per
l'anno  2029  e  di  0,1   milioni   di   euro   per   l'anno   2030.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24  dicembre
2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati
ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della predetta  legge  n.  232
del 2016, sono corrispondentemente rideterminati in 243,4 milioni  di
euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014,  1.618,5
milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro  per  l'anno
2016, 1.908,4 milioni di euro per l'anno  2017,  1.438,0  milioni  di
euro per l'anno 2018, 914,1 milioni di euro per  l'anno  2019,  540,2
milioni di euro per l'anno 2020, 316,0 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 189,8 milioni di euro per l'anno 2022, 63,6 milioni di euro per
l'anno 2023, 27,8 milioni di euro per l'anno  2024,  7,2  milioni  di
euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, di  1,5
milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di  euro  per  l'anno
2028, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro
per l'anno 2030,  cui  corrisponde  la  rideterminazione  del  limite
numerico massimo complessivo in 153.389 soggetti. 
  2.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e   formazione   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 200 milioni di euro per  l'anno  2017,
137,6 milioni di euro per l'anno 2018,  188,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni  di
euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  18,3
milioni di euro per l'anno 2023, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  si  provvede,  per
24,8 milioni di euro per l'anno  2017,  137,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni  di
euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro  per  l'anno  2021,  84,7
milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023
e 1,8 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  mediante  utilizzo  delle
accertate economie di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma
221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  e  per
175,2 milioni di euro per l'anno 2017, 6,8 milioni di euro per l'anno
2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro
per l'anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per  l'anno  2030,  ai  sensi
dell'articolo 20. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dei commi da  214  a  218
          dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016: 
              "214.  Le  disposizioni  in  materia  di  requisiti  di
          accesso e di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della
          data  di   entrata   in   vigore   dell'articolo   24   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  ferme
          restando, nei limiti definiti ai sensi del  comma  212  del
          presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano
          ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti
          per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: 
                a) nel  limite  di  11.000  soggetti,  ai  lavoratori
          collocati in mobilita' o in trattamento speciale  edile  ai
          sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991,
          n. 223, o ai sensi dell'articolo  3  del  decreto-legge  16
          maggio 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  19  luglio  1994,  n.  451,  a  seguito  di  accordi
          governativi  o  non  governativi,  stipulati  entro  il  31
          dicembre 2011, ovvero  da  aziende  cessate  o  interessate
          dall'attivazione, precedente alla  data  di  licenziamento,
          delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il
          concordato    preventivo,    la     liquidazione     coatta
          amministrativa,    l'amministrazione    straordinaria     o
          l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione
          della documentazione attestante  la  data  di  avvio  della
          procedura  concorsuale,  anche  in  mancanza  dei  predetti
          accordi, cessati  dall'attivita'  lavorativa  entro  il  31
          dicembre  2014  e  che  perfezionano,  anche  mediante   il
          versamento di contributi volontari,  entro  trentasei  mesi
          dalla fine del  periodo  di  fruizione  dell'indennita'  di
          mobilita' o del trattamento  speciale  edile,  i  requisiti
          vigenti  prima  della  data  di  entrata  in   vigore   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214.  Il
          versamento volontario di cui alla presente  lettera,  anche
          in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma  1,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, puo' riguardare
          anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di
          autorizzazione stessa e  puo'  comunque  essere  effettuato
          solo  con  riferimento  ai  trentasei  mesi  successivi  al
          termine di fruizione dell'indennita'  di  mobilita'  o  del
          trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera.
          Eventuali  periodi  di   sospensione   dell'indennita'   di
          mobilita', ai sensi dell'articolo 8, commi  6  e  7,  della
          legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 3  del  decreto-legge
          n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 451 del 1994, intervenuti entro la data  di  entrata  in
          vigore della  presente  legge  per  svolgere  attivita'  di
          lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo  determinato,
          ovvero di lavoro  parasubordinato  mantenendo  l'iscrizione
          nella  lista,  si  considerano  rilevanti   ai   fini   del
          prolungamento  del  periodo  di  fruizione  dell'indennita'
          stessa e  non  comportano  l'esclusione  dall'accesso  alle
          salvaguardie di cui al presente comma; 
                b) nel limite di 9.200 soggetti, ai lavoratori di cui
          all'articolo 1, comma  194,  lettera  a),  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, i  quali  perfezionano  i  requisiti
          utili  a   comportare   la   decorrenza   del   trattamento
          pensionistico, secondo la disciplina  vigente  prima  della
          data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011,  n.  214,  entro  l'ottantaquattresimo  mese
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  medesimo
          decreto-legge n. 201 del 2011; 
                c) nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori di cui
          all'articolo 1, comma  194,  lettera  f),  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, i  quali  perfezionano  i  requisiti
          utili  a   comportare   la   decorrenza   del   trattamento
          pensionistico, secondo la disciplina  vigente  prima  della
          data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  entro  il  settantaduesimo  mese
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  medesimo
          decreto-legge n. 201 del 2011; 
              d) nel limite di 7.800 soggetti, ai lavoratori  di  cui
          all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge
          27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i  requisiti
          utili  a   comportare   la   decorrenza   del   trattamento
          pensionistico, secondo la disciplina  vigente  prima  della
          data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011,  n.  214,  entro  l'ottantaquattresimo  mese
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  medesimo
          decreto-legge n. 201 del 2011; 
              e) nel limite di 700 soggetti,  ai  lavoratori  di  cui
          all'articolo   24,   comma   14,   lettera   e-ter),    del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere  figli
          con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42,  comma  5,
          del testo unico delle disposizioni legislative  in  materia
          di tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita',
          di cui al decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  i
          quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a  comportare  la
          decorrenza  del  trattamento  pensionistico,   secondo   la
          disciplina vigente prima della data di  entrata  in  vigore
          del    decreto-legge    n.    201    del    2011,     entro
          l'ottantaquattresimo mese successivo alla data  di  entrata
          in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; 
                f) nel limite di 800  soggetti,  con  esclusione  del
          settore  agricolo  e  dei  lavoratori  con   qualifica   di
          stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro  a  tempo
          determinato  e  ai  lavoratori  in   somministrazione   con
          contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º
          gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a  tempo
          indeterminato, i quali perfezionano  i  requisiti  utili  a
          comportare la  decorrenza  del  trattamento  pensionistico,
          secondo la disciplina vigente prima della data  di  entrata
          in vigore  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, entro il settantaduesimo mese successivo alla
          data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201
          del 2011. 
              215. Per i lavoratori di cui al comma 214, lettera  a),
          che siano gia' stati autorizzati ai versamenti volontari in
          data antecedente  a  quella  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge e per i quali siano  decorsi  i  termini  di
          pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti
          relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo
          di fruizione dell'indennita' di mobilita' o del trattamento
          speciale edile come specificato nel medesimo comma 214. 
              216. Ai fini della presentazione delle istanze da parte
          dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza
          di sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, si  applicano  per  ciascuna  categoria  di
          lavoratori salvaguardati le specifiche  procedure  previste
          nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei
          requisiti di accesso e di regime delle  decorrenze  vigenti
          prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  da
          ultimo stabilite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  89  del  16  aprile  2014.  L'INPS
          provvede al monitoraggio  delle  domande  di  pensionamento
          inoltrate dai lavoratori di cui al comma 214  del  presente
          articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e
          del regime delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di
          entrata in vigore del medesimo  decreto-legge  n.  201  del
          2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
          2011, sulla base della data di cessazione del  rapporto  di
          lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito  internet,
          in  forma  aggregata  al  fine  di  rispettare  le  vigenti
          disposizioni in materia di tutela  dei  dati  personali,  i
          dati raccolti a  seguito  dell'attivita'  di  monitoraggio,
          avendo cura  di  evidenziare  le  domande  accolte,  quelle
          respinte   e   le   relative   motivazioni.   Qualora   dal
          monitoraggio risulti il raggiungimento del limite  numerico
          delle domande di pensione e dei limiti di spesa,  anche  in
          via prospettica, determinati ai sensi dei commi 214 e  218,
          primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende  in
          esame ulteriori domande  di  pensionamento  finalizzate  ad
          usufruire dei benefici previsti dai commi da 214 a 218  del
          presente articolo. 
              217.  I  dati  rilevati  nell'ambito  del  monitoraggio
          svolto dall'INPS  ai  sensi  del  comma  216  del  presente
          articolo sono  utilizzati  ai  fini  della  predisposizione
          della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge
          10 ottobre 2014, n. 147. 
              218. I benefici di cui al comma 214  sono  riconosciuti
          nel limite di 30.700 soggetti e nel limite massimo  di  137
          milioni di euro per l'anno 2017, di 305 milioni di euro per
          l'anno 2018, di 368 milioni di euro per l'anno 2019, di 333
          milioni di euro per l'anno 2020, di 261 milioni di euro per
          l'anno 2021, di 171 milioni di euro per l'anno 2022, di  72
          milioni di euro per l'anno 2023, di 21 milioni di euro  per
          l'anno 2024, di 9 milioni di euro per l'anno 2025  e  di  3
          milioni  di  euro  per   l'anno   2026.   Conseguentemente,
          all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n.
          228,  gli  importi  indicati  al   quarto   periodo,   come
          modificati ai sensi del comma 212  del  presente  articolo,
          sono corrispondentemente incrementati degli importi di  cui
          al precedente periodo,  per  una  rideterminazione  pari  a
          243,4 milioni di euro per l'anno  2013,  908,9  milioni  di
          euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2015, 2.000,4 milioni di  euro  per  l'anno  2016,  1.933,2
          milioni di euro per l'anno 2017, 1.575,6  milioni  di  euro
          per l'anno 2018, 1.102,8 milioni di euro per  l'anno  2019,
          721,1 milioni di euro per l'anno  2020,  455,8  milioni  di
          euro per l'anno 2021, 274,5  milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 81,9 milioni di euro per l'anno 2023, 21  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 9 milioni di euro per l'anno 2025 e 3
          milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  cui  corrisponde  la
          rideterminazione del limite  numerico  massimo  in  167.795
          soggetti.". 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   235
          dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013): 
              "235. Qualora in sede di  monitoraggio  dell'attuazione
          dei decreti del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 171 del 24 luglio 2012,  e  5  ottobre  2012,  attuativi
          delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e  15,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
          successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge
          29 dicembre 2011, n. 216,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, del  decreto  ministeriale  di
          cui al comma 232 del presente articolo  e  delle  ulteriori
          modifiche  apportate  al  comma  14  dell'articolo  24  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
          successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo  6
          del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, vengano
          accertate a consuntivo eventuali economie aventi  carattere
          pluriennale rispetto agli oneri programmati a  legislazione
          vigente per l'attuazione dei predetti decreti del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai  sensi  del
          comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge  n.  201
          del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214
          del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge  n.  95
          del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135
          del  2012,  e  del  comma   234   del   presente   articolo
          complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno  2013,  a
          1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395  milioni  di
          euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di  euro  per  l'anno
          2016, a 2.421 milioni di euro  per  l'anno  2017,  a  1.420
          milioni di euro per l'anno 2018, a 656 milioni di euro  per
          l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno  2020,  a  49
          milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di  euro  per
          l'anno 2022, tali economie sono destinate ad alimentare  il
          fondo di cui al primo periodo del presente comma.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2
          (Misure  urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,   lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale): 
              "Art.  18.   Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133,  il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  nonche'  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto
          attiene alla lettera b),  in  coerenza  con  gli  indirizzi
          assunti in sede europea, entro  30  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, assegna  una  quota
          delle  risorse  nazionali  disponibili   del   Fondo   aree
          sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
              Omissis.". 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   221
          dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016: 
              "221. Le risorse residue dell'autorizzazione  di  spesa
          di cui all'articolo 1,  comma  235,  primo  periodo,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, come conseguenti dai  commi
          da  212  a  219  del  presente  articolo,  concorrono  alla
          copertura dei maggiori  oneri  derivanti  dalle  misure  in
          materia pensionistica previste  dalla  presente  legge,  e,
          conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24
          dicembre 2012, n. 228, sono soppressi i primi tre periodi e
          gli  ultimi  due   periodi.   Qualora   dall'attivita'   di
          monitoraggio di cui al  comma  216  del  presente  articolo
          dovessero  venire  accertate,  anche  in  via  prospettica,
          economie rispetto ai limiti di spesa di cui al  comma  218,
          primo   periodo,   del   presente   articolo,   le   stesse
          confluiscono  nel   Fondo   sociale   per   occupazione   e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".