Art. 8 
 
                      Deposito e movimentazione 
 
  1. Al  fine  di  assicurare  la  certezza  dell'utilizzo  ai  sensi
dell'articolo 5, il sottoprodotto, fino a che non sia  effettivamente
utilizzato, e' depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche
norme tecniche, se disponibili, e  delle  regole  di  buona  pratica,
evitando spandimenti accidentali e la  contaminazione  delle  matrici
ambientali e in modo da prevenire  e  minimizzare  la  formazione  di
emissioni diffuse e la diffusione di odori. 
  2. Nelle fasi  di  deposito  e  trasporto  del  sottoprodotto  sono
garantite: 
  a)  la  separazione  dei  sottoprodotti  da  rifiuti,  prodotti,  o
oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o
destinati a diversi utilizzi; 
  b) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare  l'insorgenza  di
qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonche'  fenomeni  di
combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive; 
  c) l'adozione delle cautele  necessarie  ad  evitare  l'alterazione
delle proprieta' chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri  fenomeni
che possano pregiudicarne il successivo impiego; 
  d) la congruita' delle tempistiche e delle modalita'  di  gestione,
considerate le peculiarita' e le caratteristiche  del  sottoprodotto,
nel  rispetto  di  quanto  indicato  nella  scheda  tecnica  di   cui
all'allegato 1. 
  3. A seguito della predisposizione della  scheda  tecnica  e  della
sottoscrizione della dichiarazione di conformita' di cui all'allegato
1, il deposito  ed  il  trasporto  possono  essere  effettuati  anche
accumulando  sottoprodotti  provenienti   da   diversi   impianti   o
attivita', purche' abbiano  le  medesime  caratteristiche  e  non  ne
vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l'utilizzo ai  sensi
del presente decreto. 
  4. La responsabilita' del produttore o del cessionario in relazione
alla gestione del sottoprodotto e' limitata alle fasi precedenti alla
consegna dello stesso all'utilizzatore o a un intermediario. In  caso
di impiego da parte del produttore medesimo, lo  stesso  conserva  la
responsabilita' per la  gestione  del  sottoprodotto  nella  fase  di
utilizzo.