Art. 8 
 
               Tentativo obbligatorio di conciliazione 
 
  1. Chi intende  esercitare  un'azione  innanzi  al  giudice  civile
relativa a una controversia di risarcimento del  danno  derivante  da
responsabilita'  sanitaria  e'  tenuto  preliminarmente  a   proporre
ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile
dinanzi al giudice competente. 
  2. La presentazione del ricorso  di  cui  al  comma  1  costituisce
condizione di procedibilita' della domanda di risarcimento. E'  fatta
salva la possibilita' di esperire in alternativa il  procedimento  di
mediazione  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 4 marzo 2010, n.  28.  In  tali  casi  non  trova  invece
applicazione l'articolo 3 del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014,  n.
162. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la  prima
udienza.  Il  giudice,  ove  rilevi  che  il  procedimento   di   cui
all'articolo 696-bis del codice di  procedura  civile  non  e'  stato
espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso, assegna  alle
parti il termine di quindici giorni per la  presentazione  dinanzi  a
se' dell'istanza di consulenza tecnica in via  preventiva  ovvero  di
completamento del procedimento. 
  3. Ove la  conciliazione  non  riesca  o  il  procedimento  non  si
concluda entro il termine perentorio di sei  mesi  dal  deposito  del
ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti  della  domanda
sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito  della  relazione  o
dalla scadenza del  termine  perentorio,  e'  depositato,  presso  il
giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso
di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura  civile.  In  tal
caso il giudice fissa  l'udienza  di  comparizione  delle  parti;  si
applicano gli articoli 702-bis e seguenti  del  codice  di  procedura
civile. 
  4.  La  partecipazione  al  procedimento  di   consulenza   tecnica
preventiva  di  cui  al  presente  articolo,  effettuato  secondo  il
disposto dell'articolo 15 della presente legge, e'  obbligatoria  per
tutte  le  parti,  comprese  le  imprese  di  assicurazione  di   cui
all'articolo 10,  che  hanno  l'obbligo  di  formulare  l'offerta  di
risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per  cui  ritengono
di non formularla. In caso di  sentenza  a  favore  del  danneggiato,
quando l'impresa di  assicurazione  non  ha  formulato  l'offerta  di
risarcimento  nell'ambito  del  procedimento  di  consulenza  tecnica
preventiva di cui ai commi precedenti,  il  giudice  trasmette  copia
della sentenza all'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
(IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata
partecipazione, il giudice, con il  provvedimento  che  definisce  il
giudizio, condanna le parti che non hanno  partecipato  al  pagamento
delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del
giudizio,   oltre   che   ad   una   pena   pecuniaria,   determinata
equitativamente,  in  favore  della  parte  che  e'   comparsa   alla
conciliazione. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 696-bis del  codice  di
          procedura civile: 
              «Art. 696-bis (Consulenza tecnica  preventiva  ai  fini
          della composizione della lite).  -  L'espletamento  di  una
          consulenza  tecnica,  in  via   preventiva,   puo'   essere
          richiesto anche al di fuori  delle  condizioni  di  cui  al
          primo comma dell'art.  696,  ai  fini  dell'accertamento  e
          della relativa determinazione dei crediti  derivanti  dalla
          mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni  contrattuali
          o da fatto illecito. Il giudice procede a norma  del  terzo
          comma del  medesimo  art.  696.  Il  consulente,  prima  di
          provvedere  al  deposito  della   relazione,   tenta,   ove
          possibile, la conciliazione delle parti. 
              Se le parti  si  sono  conciliate,  si  forma  processo
          verbale della conciliazione. 
              Il giudice attribuisce con decreto efficacia di  titolo
          esecutivo al processo verbale, ai fini  dell'espropriazione
          e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione  di
          ipoteca giudiziale. 
              Il processo verbale e' esente dall'imposta di registro. 
              Se la conciliazione non  riesce,  ciascuna  parte  puo'
          chiedere che la relazione  depositata  dal  consulente  sia
          acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. 
              Si applicano gli articoli  da  191  a  197,  in  quanto
          compatibili.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5   del   decreto
          legislativo 4 marzo 2010, n. 28  (Attuazione  dell'art.  60
          della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione
          finalizzata alla conciliazione delle controversie civili  e
          commerciali): 
              «Art. 5 (Condizione di procedibilita' e rapporti con il
          processo).  -  1.  Chi  intende  esercitare   in   giudizio
          un'azione  relativa  ad  una  controversia  in  materia  di
          condominio,   diritti   reali,    divisione,    successioni
          ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
          di  aziende,  risarcimento  del   danno   derivante   dalla
          circolazione  di  veicoli  e  natanti,  da  responsabilita'
          medica e da diffamazione con il mezzo della  stampa  o  con
          altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari
          e finanziari,  e'  tenuto  preliminarmente  a  esperire  il
          procedimento di mediazione ai sensi  del  presente  decreto
          ovvero  il  procedimento  di  conciliazione  previsto   dal
          decreto legislativo 8  ottobre  2007,  n.  179,  ovvero  il
          procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis  del
          testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di
          cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e
          successive modificazioni,  per  le  materie  ivi  regolate.
          L'esperimento del procedimento di mediazione e'  condizione
          di     procedibilita'     della     domanda     giudiziale.
          L'improcedibilita' deve essere eccepita  dal  convenuto,  a
          pena di decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non
          oltre la prima  udienza.  Il  giudice  ove  rilevi  che  la
          mediazione e' gia' iniziata, ma non si e'  conclusa,  fissa
          la successiva udienza dopo la scadenza del termine  di  cui
          all'art. 6. Allo stesso modo provvede quando la  mediazione
          non e'  stata  esperita,  assegnando  contestualmente  alle
          parti il termine di quindici giorni  per  la  presentazione
          della domanda di  mediazione.  Il  presente  comma  non  si
          applica alle azioni  previste  dagli  articoli  37,  140  e
          140-bis  del  codice  del  consumo  di   cui   al   decreto
          legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,   e   successive
          modificazioni. 1-bis. Chi intende  esercitare  in  giudizio
          un'azione  relativa  a  una  controversia  in  materia   di
          condominio,   diritti   reali,    divisione,    successioni
          ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
          di   aziende,   risarcimento   del   danno   derivante   da
          responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il
          mezzo della  stampa  o  con  altro  mezzo  di  pubblicita',
          contratti assicurativi, bancari e  finanziari,  e'  tenuto,
          assistito  dall'avvocato,  preliminarmente  a  esperire  il
          procedimento di mediazione ai sensi  del  presente  decreto
          ovvero i procedimenti previsti dal  decreto  legislativo  8
          ottobre 2007, n.  179,  e  dai  rispettivi  regolamenti  di
          attuazione ovvero il procedimento istituito  in  attuazione
          dell'art. 128-bis del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per  le
          materie ivi regolate.  L'esperimento  del  procedimento  di
          mediazione e' condizione di  procedibilita'  della  domanda
          giudiziale. La presente disposizione  ha  efficacia  per  i
          quattro anni successivi alla  data  della  sua  entrata  in
          vigore. Al termine di  due  anni  dalla  medesima  data  di
          entrata in vigore e' attivato su iniziativa  del  Ministero
          della  giustizia  il  monitoraggio  degli  esiti  di   tale
          sperimentazione. L'improcedibilita'  deve  essere  eccepita
          dal convenuto, a pena di decadenza,  o  rilevata  d'ufficio
          dal giudice, non oltre la prima  udienza.  Il  giudice  ove
          rilevi che la mediazione e' gia' iniziata,  ma  non  si  e'
          conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza  del
          termine di cui all'art. 6. Allo stesso modo provvede quando
          la   mediazione   non   e'   stata   esperita,   assegnando
          contestualmente alle parti il termine  di  quindici  giorni
          per  la  presentazione  della  domanda  di  mediazione.  Il
          presente comma non si applica alle  azioni  previste  dagli
          articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e  successive
          modificazioni. 
              2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto
          disposto dai commi 3 e 4, il  giudice,  anche  in  sede  di
          giudizio di appello, valutata la  natura  della  causa,  lo
          stato dell'istruzione e il comportamento delle parti,  puo'
          disporre l'esperimento del procedimento di  mediazione;  in
          tal caso, l'esperimento del procedimento di  mediazione  e'
          condizione di procedibilita' della domanda giudiziale anche
          in sede di appello. Il  provvedimento  di  cui  al  periodo
          precedente e' adottato prima dell'udienza  di  precisazione
          delle  conclusioni  ovvero,  quando  tale  udienza  non  e'
          prevista prima della discussione della  causa.  Il  giudice
          fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di
          cui all'art. 6 e, quando la mediazione non  e'  gia'  stata
          avviata, assegna contestualmente alle parti il  termine  di
          quindici giorni  per  la  presentazione  della  domanda  di
          mediazione. 
              2-bis.  Quando  l'esperimento   del   procedimento   di
          mediazione e' condizione di  procedibilita'  della  domanda
          giudiziale la condizione si considera avverata se il  primo
          incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo. 
              3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni
          caso la concessione dei provvedimenti urgenti e  cautelari,
          ne' la trascrizione della domanda giudiziale. 
              4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: 
              a)   nei   procedimenti   per   ingiunzione,    inclusa
          l'opposizione,  fino  alla  pronuncia  sulle   istanze   di
          concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; 
              b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto,
          fino al mutamento del rito di cui all'art. 667  del  codice
          di procedura civile; 
              c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai
          fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis
          del codice di procedura civile; 
              d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei
          provvedimenti di cui all'art. 703, terzo comma, del  codice
          di procedura civile; 
              e) nei procedimenti di  opposizione  o  incidentali  di
          cognizione relativi all'esecuzione forzata; 
              f) nei procedimenti in Camera di consiglio; 
              g) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 
              5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto
          disposto dai commi 3 e  4,  se  il  contratto,  lo  statuto
          ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una  clausola
          di mediazione o conciliazione e il  tentativo  non  risulta
          esperito, il giudice o l'arbitro, su  eccezione  di  parte,
          proposta nella prima difesa, assegna alle parti il  termine
          di quindici giorni per la presentazione  della  domanda  di
          mediazione e fissa la successiva udienza dopo  la  scadenza
          del termine di cui all'art. 6. Allo stesso modo il  giudice
          o  l'arbitro  fissa  la  successiva   udienza   quando   la
          mediazione o il tentativo di conciliazione  sono  iniziati,
          ma  non  conclusi.  La  domanda   e'   presentata   davanti
          all'organismo indicato  dalla  clausola,  se  iscritto  nel
          registro,  ovvero,  in  mancanza,  davanti  ad   un   altro
          organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio  di  cui
          all'art. 4,  comma  1.  In  ogni  caso,  le  parti  possono
          concordare, successivamente al contratto o allo  statuto  o
          all'atto  costitutivo,  l'individuazione  di   un   diverso
          organismo iscritto. 
              6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la
          domanda  di  mediazione  produce  sulla  prescrizione   gli
          effetti della domanda giudiziale.  Dalla  stessa  data,  la
          domanda di mediazione impedisce altresi' la  decadenza  per
          una sola volta, ma se  il  tentativo  fallisce  la  domanda
          giudiziale deve essere proposta entro il  medesimo  termine
          di decadenza, decorrente dal deposito del  verbale  di  cui
          all'art. 11 presso la segreteria dell'organismo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge  12
          settembre    2014,    n.    132    (Misure    urgenti    di
          degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi   per   la
          definizione dell'arretrato in materia di processo civile.): 
              «Art. 3 (Improcedibilita'). - 1. Chi intende esercitare
          in  giudizio  un'azione  relativa  a  una  controversia  in
          materia  di  risarcimento  del  danno  da  circolazione  di
          veicoli e natanti deve, tramite il suo  avvocato,  invitare
          l'altra parte a stipulare una convenzione  di  negoziazione
          assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei  casi
          previsti dal periodo precedente e dall'art. 5, comma 1-bis,
          del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28,  chi  intende
          proporre in giudizio una domanda di pagamento  a  qualsiasi
          titolo  di  somme   non   eccedenti   cinquantamila   euro.
          L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e'
          condizione  di  procedibilita'  della  domanda  giudiziale.
          L'improcedibilita' deve essere eccepita  dal  convenuto,  a
          pena di decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non
          oltre la prima udienza. Il giudice  quando  rileva  che  la
          negoziazione assistita e'  gia'  iniziata,  ma  non  si  e'
          conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza  del
          termine di cui  all'art.  2,  comma  3.  Allo  stesso  modo
          provvede quando la  negoziazione  non  e'  stata  esperita,
          assegnando  contestualmente  alle  parti  il   termine   di
          quindici  giorni  per  la  comunicazione  dell'invito.   Il
          presente comma non si applica alle controversie concernenti
          obbligazioni contrattuali derivanti da  contratti  conclusi
          tra professionisti e consumatori. 
              2.   Quando   l'esperimento   del    procedimento    di
          negoziazione  assistita  e'  condizione  di  procedibilita'
          della  domanda  giudiziale  la  condizione   si   considera
          avverata se l'invito  non  e'  seguito  da  adesione  o  e'
          seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua  ricezione
          ovvero quando  e'  decorso  il  periodo  di  tempo  di  cui
          all'art. 2, comma 2, lettera a). 
              3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: 
              a)   nei   procedimenti   per   ingiunzione,    inclusa
          l'opposizione; 
              b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai
          fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis
          del codice di procedura civile; 
              c) nei procedimenti di  opposizione  o  incidentali  di
          cognizione relativi all'esecuzione forzata; 
              d) nei procedimenti in Camera di consiglio; 
              e) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 
              4.  L'esperimento  del  procedimento  di   negoziazione
          assistita nei casi di  cui  al  comma  1  non  preclude  la
          concessione di provvedimenti urgenti e  cautelari,  ne'  la
          trascrizione della domanda giudiziale. 
              5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali
          procedimenti obbligatori  di  conciliazione  e  mediazione,
          comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2,  per
          materie  soggette  ad  altri  termini  di   procedibilita',
          decorre unitamente ai medesimi. 
              6. Quando il procedimento di negoziazione assistita  e'
          condizione di procedibilita'  della  domanda,  all'avvocato
          non e' dovuto compenso  dalla  parte  che  si  trova  nelle
          condizioni per l'ammissione al  patrocinio  a  spese  dello
          Stato, ai sensi dell'art. 76  (L)  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica  30   maggio   2002,   n.   115   e   successive
          modificazioni. A tale fine la parte e' tenuta a  depositare
          all'avvocato apposita dichiarazione  sostitutiva  dell'atto
          di  notorieta',   la   cui   sottoscrizione   puo'   essere
          autenticata dal medesimo avvocato, nonche' a  produrre,  se
          l'avvocato lo  richiede,  la  documentazione  necessaria  a
          comprovare la veridicita' di quanto dichiarato. 
              7. La disposizione di cui al comma  1  non  si  applica
          quando la parte puo' stare in giudizio personalmente. 
              8.  Le  disposizioni  di  cui  al   presente   articolo
          acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 702 -bis,  702-ter
          e 702- quater del codice di procedura civile: 
              «Art. 702-bis (Forma della domanda. Costituzione  delle
          parti). - Nelle  cause  in  cui  il  tribunale  giudica  in
          composizione monocratica, la domanda puo'  essere  proposta
          con  ricorso   al   tribunale   competente.   Il   ricorso,
          sottoscritto a  norma  dell'art.  125,  deve  contenere  le
          indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3),  4),  5)  e  6)  e
          l'avvertimento  di  cui  al  numero  7)  del  terzo   comma
          dell'art. 163. 
              A  seguito   della   presentazione   del   ricorso   il
          cancelliere forma il  fascicolo  d'ufficio  e  lo  presenta
          senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa
          il  magistrato  cui  e'   affidata   la   trattazione   del
          procedimento. 
              Il giudice designato fissa  con  decreto  l'udienza  di
          comparizione delle parti,  assegnando  il  termine  per  la
          costituzione del convenuto, che  deve  avvenire  non  oltre
          dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente  al
          decreto di fissazione dell'udienza, deve essere  notificato
          al convenuto almeno trenta giorni prima della data  fissata
          per la sua costituzione. 
              Il convenuto  deve  costituirsi  mediante  deposito  in
          cancelleria della comparsa di risposta,  nella  quale  deve
          proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti
          dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi
          di prova di cui intende avvalersi e i documenti  che  offre
          in comunicazione, nonche' formulare le conclusioni. A  pena
          di   decadenza   deve   proporre   le   eventuali   domande
          riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito  che
          non sono rilevabili d'ufficio. 
              Se il convenuto intende chiamare un terzo  in  garanzia
          deve,  a  pena  di  decadenza,  farne  dichiarazione  nella
          comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo
          spostamento   dell'udienza.   Il   giudice,   con   decreto
          comunicato dal cancelliere alle parti costituite,  provvede
          a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine
          perentorio per la citazione del terzo. La costituzione  del
          terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma . 
              Art. 702-ter (Procedimento). - Il giudice,  se  ritiene
          di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza. 
              Se  rileva  che  la  domanda  non  rientra  tra  quelle
          indicate nell'art. 702-bis, il giudice, con  ordinanza  non
          impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello  stesso  modo
          provvede sulla domanda riconvenzionale. 
              Se ritiene che le difese svolte dalle parti  richiedono
          un'istruzione non sommaria, il giudice, con  ordinanza  non
          impugnabile, fissa l'udienza di cui all'art.  183.  In  tal
          caso si applicano le disposizioni del libro II. 
              Quando la causa relativa alla  domanda  riconvenzionale
          richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne  dispone
          la separazione. 
              Se non provvede ai sensi  dei  commi  precedenti,  alla
          prima udienza il giudice, sentite  le  parti,  omessa  ogni
          formalita' non essenziale al contraddittorio,  procede  nel
          modo che ritiene piu' opportuno  agli  atti  di  istruzione
          rilevanti  in  relazione  all'oggetto   del   provvedimento
          richiesto e provvede con ordinanza  all'accoglimento  o  al
          rigetto delle domande. 
              L'ordinanza e' provvisoriamente esecutiva e costituisce
          titolo per l'iscrizione di  ipoteca  giudiziale  e  per  la
          trascrizione. 
              Il giudice  provvede  in  ogni  caso  sulle  spese  del
          procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti. 
              Art. 702-quater  (Appello).  -  L'ordinanza  emessa  ai
          sensi del sesto comma dell'art. 702-ter produce gli effetti
          di cui all'art. 2909 del codice civile se non e'  appellata
          entro   trenta   giorni   dalla   sua    comunicazione    o
          notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di  prova  e  nuovi
          documenti quando il collegio li ritiene  indispensabili  ai
          fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non  aver
          potuto proporli nel corso  del  procedimento  sommario  per
          causa ad essa non imputabile. Il  presidente  del  collegio
          puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno  dei
          componenti del collegio.».