Art. 8 Semplificazione documentale 1. L'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entita' e' compilata - anche in modalita' telematica - secondo il modello semplificato di cui all'Allegato «C» ed e' corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cui all'Allegato «D». Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area, e' descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, e' attestata la conformita' del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, e' descritta la compatibilita' del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresi' indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. 2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, recante l'individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti. 3. Per gli interventi di lieve entita' che riguardano immobili vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice medesimo, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, la relazione paesaggistica di cui al comma 1 deve contenere altresi' specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l'area interessata dall'intervento e il contesto paesaggistico di riferimento. 4. Alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale.